Permesso di soggiorno, non è dovuto il contributo per chiedere il duplicato
T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 28/2016 del 17/12/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 134 volte dal 30/06/2017
Il diniego di rilascio del duplicato del permesso di soggiorno smarrito è stato determinato esclusivamente dal mancato versamento del contributo ex art. 5. comma 2 ter, del T.U. 286/98 e D.M. 6.10.11, contributo tuttavia previsto per la concessione del permesso e non per il rilascio di duplicato del medesimo.
In ogni caso, poi, giammai il mancato adempimento di un onere per il rilascio del duplicato poteva giustificare la revoca del titolo, ancora valido ed efficace fino a data successiva.
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