Permesso di soggiorno ex art. 31 al padre ex tossicodipendente
Tribunale per i minorenni di Genova, Decreto del 27 gennaio 2012, n. 847
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 955 volte dal 04/04/2012
E’ concessa un’autorizzazione a trattenersi in Italia al padre che, nonostante un passato di tossicodipendenza e condanne per stupefacenti, ha dimostrato, attraverso il percorso di recupero e riabilitazione, di essere diventato un indispensabile punto di riferimento materiale, educativo ed affettivo per i figli Vista l'istanza avanzata ex art. 31 comma 3 L. 286/98 da Xxxx […]; osservato che l'art. 31 comma 3 L. 286/98 prevede che il Tribunale per i Minorenni possa, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
[…]
Vista l'istanza avanzata ex art. 31 comma 3 L. 286/98 da Xxxx […];
osservato che l'art. 31 comma 3 L. 286/98 prevede che il Tribunale per i Minorenni possa, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, autorizzare l'ingresso o la permanenza in Italia di un familiare, per un periodo di tempo determinato; la medesima norma prevede altresì che tale autorizzazione “è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia”;
osservato che il riferimento, nella norma in esame, alla esistenza di gravi motivi e alla determinazione di un periodo di tempo (collegato alla persistenza dei gravi motivi) induce a ritenere che l'autorizzazione concedibile da parte del TM sia prevista come intervento in casi eccezionali riconducibili a specifiche contingenze tali da rendere opportuna, nell'interesse dei minori, una deroga alle norme amministrative in tema di regolarizzazione della presenza degli stranieri sul territorio nazionale;
rilevato che:
Xxxx è padre di due figli minori […];
l'uomo, dopo essere caduto vittima di dipendenza dagli stupefacenti nel 2000, è stato condannato per detenzione di stupefacenti per fatti risalenti ad un periodo tra il 2001 e il 2006;
la moglie e madre dei suoi figli, Yyyy […], presentava presso il TO istanza di separazione, ma in seguito lo stesso Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere prendendo atto dell'avvenuta riconciliazione dei due;
il Xxxx durante la carcerazione ha intrapreso un percorso di recupero dalla propria dipendenza, che sta positivamente portando avanti tuttora
relativamente alla condanna intervenuta, tuttora in espiazione, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha ammesso Xxxx in prova al servizio sociale così motivando “... si evince non solo una regolare condotta penitenziaria, ma anche una fattiva partecipazione all'opera rieducativa, con diligente svolgimento di attività lavorativa interna e proficua frequenza di corsi scolastici, costanti contatti con gli operatori penitenziari e del SERT, i quali hanno potuto riscontrare una evoluzione positiva della personalità del Xxxx, anche e soprattutto sotto il profilo della consapevolezza del detenuto ad affrontare adeguatamente i propri problemi di tossicodipendenza. All'esterno del carcere sono stati verificati rassicuranti e, si auspica, finalmente, responsabilizzanti punti di riferimento familiari, la moglie, i quattro figli ed altresì il cognato disponibile ad ospitarlo, una regolare attività lavorativa, la stessa già proficuamente svolta nel precedente affidamento, ed un idoneo programma terapeutico ambulatoriale”;
l'espiazione della pena in misura alternativa dello stesso avrà termine in data 16-2-2012; il Sert certifica la remissione protratta del sintomo di dipendenza da sostanze e un percorso personale di maturazione e presa di responsabilità dello stesso;
un nuovo allontanamento del Xxxx dai propri figli, quale quello che avverrebbe se lo stesso fosse espulso dal nostro paese in conseguenza della perdita del titolo di soggiorno e dell'ostatività delle condanne intervenute al rinnovo dell'originario permesso, sarebbe gravemente pregiudizievole del benessere psicofisico dei due figli minori che hanno vissuto nel nostro paese e che non è pensabile sradicare dall'ambiente dove essi vivono;
Ritenuto che
Emerge la necessità che il nucleo familiare, radicato e inserito in Italia da molti anni, non venga gravemente turbato dall'allontanamento della figura paterna che ha dimostrato, attraverso il percorso di recupero e riabilitazione portato avanti, di aver superato le proprie problematiche e di essere diventato per i figli un indispensabile punto di riferimento materiale, educativo ed affettivo.
Alla luce di ciò può essere concessa al padre un'autorizzazione a trattenersi in Italia per anni uno;
è peraltro opportuno che i servizi sociali vigilino sulla situazione dei minori al fine di verificare nel prossimo futuro, anche ai fini di una eventuale revoca della concessa autorizzazione, il pieno adempimento da parte del ricorrente del suo ruolo genitoriale
P.Q.M.
Sentito il PM
visto l'art. 31 comma 3 L. 286/98
AUTORIZZA
Xxxx […] a trattenersi in Italia fino al 28-12-2012
[…]
Genova 28-12-2011
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