Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, illegittima revoca a causa della commissione di un reato di lieve entità in materia di stupefacenti
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 1687/2014 del 23/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 124 volte dal 24/09/2015
In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’art. 9, comma 4, del t.u. immigrazione stabilisce che detto titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, al fine di dimostrare la pericolosità sociale dello straniero, "si tiene conto" delle condanne per i reati di cui agli articoli 380 e 381 cpp.
Ne deriva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo (e, a maggior ragione, la revoca del permesso già rilasciato) che faccia solamente riferimento alla condanna alla pena detentiva, senza contenere un autonomo, seppure sinteticamente motivato, giudizio di pericolosità sociale (cfr, fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4125).
In definitiva, la titolarità di un permesso per soggiornanti di lungo periodo determina una situazione soggettiva maggiormente tutelata dall’ordinamento, rispetto a quella dello straniero in possesso di ordinario permesso di soggiorno, tale da non consentire alcun vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale e la revoca del titolo autorizzativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2014, proposto da:
Chbani Abdelaziz, rappresentato e difeso dall’avv. Graziano Aschero, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;
contro
Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Savona Cat. A11 n. 211/2013, di revoca del permesso di soggiorno CE del ricorrente, emesso il 9/12/2013 e notificato il 15/1/2014, unitamente ad ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Richard Goso e udito l’avv. Pugliaro per l’Amministrazione resistente; nessuno è comparso per il ricorrente;
Sentito il difensore suddetto ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino marocchino, contesta la legittimità del provvedimento in data 9 dicembre 2013, meglio indicato in epigrafe, con cui il Questore di Savona ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatogli il 22 luglio 2010 per motivi di lavoro autonomo, contestualmente intimandogli di abbandonare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica dell’atto.
Il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5.500 di multa irrogata al ricorrente dal Tribunale di Savona, con sentenza del 11 luglio 2013, per la violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
L’Amministrazione procedente ha ritenuto che la condanna in questione, rientrando nella previsione di cui all’art. 380 c.p.p., comportasse il venir meno delle condizioni richieste per il rilascio del permesso di soggiorno UE, con conseguente vincolo a disporre la revoca del permesso medesimo, come previsto dall’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 (t.u. immigrazione).
Inoltre, l’Amministrazione afferma che la condotta dello straniero, alla luce dell’allarme sociale generato dal tipo di reato per il quale è stato condannato, induce a considerarlo una minaccia per l’ordine pubblico, mentre i pregressi anni di permanenza sul territorio nazionale non possono essere valutati in suo favore, poiché la stessa condotta delittuosa dimostrerebbe il mancato inserimento nel tessuto sociale italiano.
Nel contesto di un motivo di gravame formalmente unico, l’esponente precisa che la condanna penale era relativa all’ipotesi prevista dal comma 5 del citato art. 73, ovvero ad un fatto di lieve entità, e che, in ogni caso, non sarebbe consentito alcun automatismo tra la condanna e la revoca del permesso di soggiorno, richiedendosi a tal fine una valutazione in concreto della pericolosità sociale dell’interessato.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova si è costituita in giudizio in rappresentanza dell’intimato Ministero dell’interno, depositando una memoria di stile e un rapporto della Questura di Savona.
Con ordinanza n. 173 del 15 maggio 2014, è stata disposta l’acquisizione della sentenza di condanna menzionata nel provvedimento impugnato ed è stata interinalmente accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente.
Come meglio si riferirà in seguito, l’incombente istruttorio non è stato regolarmente eseguito dall’Amministrazione.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato all’udienza camerale del 28 ottobre 2014 e, previo avviso al difensore intervenuto per l’Amministrazione (nessuno essendo comparso per il ricorrente), è stato ritenuto per essere deciso direttamente nel merito.
Sono fondate le censure di legittimità dedotte dalla parte ricorrente.
Va preliminarmente precisato che, contrariamente a quanto riferito nel provvedimento impugnato, la condanna a carico dell’odierno ricorrente, riguardando un fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non rientra nella previsione di cui all’art. 380 c.p.p., ma in quella del successivo art. 381.
Tale circostanza, pur non determinante ai fini della decisione della presente controversia, non risulta comprovata per tabulas, poiché l’Amministrazione non ha esattamente ottemperato l’ordine istruttorio emanato con il citato provvedimento cautelare n. 173/2014 e, in luogo della sentenza di condanna, ha prodotto copia di una nota con cui la stessa Questura chiedeva il rilascio del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti dello straniero, con anonime annotazioni manoscritte in calce alla nota medesima.
Ai sensi degli artt. 64, comma 2, c.p.a. e 116 c.p.c., tale inadempimento deve essere valutato a danno della parte onerata e comporta la prova dei fatti affermati dal ricorrente (ossia la condanna per fatto di lieve entità), peraltro indirettamente dimostrati anche dall’entità della sanzione penale applicata nella fattispecie.
Ciò premesso, la condanna per un reato in materia di stupefacenti non può considerarsi priva di rilievo, trattandosi di elemento specificamente ostativo al rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno (cfr. artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, t.u. immigrazione).
In materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, però, l’art. 9, comma 4, del t.u. immigrazione (dopo le modifiche introdotte dall’art. 1 del d.lgs. n. 3/2007, in attuazione della direttiva 2003/109/CE), stabilisce che detto titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, al fine di dimostrare la pericolosità sociale dello straniero, “si tiene conto” delle condanne per i reati di cui agli articoli 380 e 381 c.p.p.
Ne deriva che, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è illegittimo il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo (e, a maggior ragione, la revoca del permesso già rilasciato) che faccia solamente riferimento alla condanna alla pena detentiva, senza contenere un autonomo, seppure sinteticamente motivato, giudizio di pericolosità sociale (cfr, fra le ultime, Cons. Stato, sez. III, 1° agosto 2014, n. 4125).
In definitiva, la titolarità di un permesso per soggiornanti di lungo periodo determina una situazione soggettiva maggiormente tutelata dall’ordinamento, rispetto a quella dello straniero in possesso di ordinario permesso di soggiorno, tale da non consentire alcun vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale e la revoca del titolo autorizzativo.
Si consideri, inoltre, che la sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2012, in relazione alle procedure di emersione dal lavoro irregolare, ha considerato costituzionalmente illegittima l’equiparazione degli effetti delle condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p. a quelle per i reati di cui all’art. 380 c.p.p.: tale principio deve, a maggior ragione, estendersi ai casi di revoca del permesso di soggiorno per i soggiornanti di lungo periodo (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2014, n. 2205).
Non si può omettere di rilevare che il provvedimento impugnato sembra fondarsi - oltre che, in modo sicuramente preminente, sull’accennato automatismo - anche su un sintetico giudizio di pericolosità essenzialmente derivante dalla valutazione della natura del reato commesso, tale da provocare allarme sociale e da dimostrare di per sé il mancato inserimento sociale dello straniero, nonostante la lunga permanenza nel territorio nazionale.
Si tratta, però, di motivazione solo apparente che prescinde dalle caratteristiche dello specifico fatto-reato e non considera né il grado di inserimento lavorativo dello straniero né altri fattori favorevoli alla sua posizione, quali l’assenza di precedenti e la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto ai fini del riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi sulla base di un più approfondito giudizio di pericolosità sociale (o di assenza di pericolosità) del destinatario che non tenga unicamente conto del precedente penale e valuti anche la condotta successiva alla condanna.
Considerando la natura della controversia, le spese del grado di giudizio vanno integralmente compensate fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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