Per revocare un permesso di soggiorno CE occorre prima aver valutato la situazione complessiva dello straniero in Italia
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 1054/2014 del 08/10/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 85 volte dal 24/07/2015
Il diniego (e a maggior ragione la revoca) del permesso per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi e dovendosi tener della durata del soggiorno nel territorio nazionale e del grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo per l’amministrazione di ri-pronunciarsi sulla vicenda dopo aver approfondito gli elementi sopra evidenziati e aver compiuto la dovuta ponderazione comparativa dei valori in conflitto (situazione personale e familiare e pericolosità sociale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2014, proposto da:
Mohamed Baassidi, rappresentato e difeso dall'avv. Raimonda Aliu, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cremona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 8/4/2014, RECANTE LA REVOCA DELLA CARTA DI SOGGIORNO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Cremona;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che l’assenza delle parti alla Camera di Consiglio per la trattazione della domanda cautelare non determina l’impossibilità di adottare comunque una sentenza in forma semplificata (si veda ad es. Consiglio di Stato, sez. IV – 10/7/2013 n. 3656; T.A.R. Campania Napoli, sez. III – 13/5/2014 n. 2620);
- che, con riguardo alla revoca del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (cui consegue l'espulsione dal territorio nazionale) è applicabile l’art. 9 commi 10 e 11 del D. Lgs. 286/98;
- che si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine;
- che identico adempimento è richiesto nei confronti del familiare ricongiunto, per il quale “si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;
- che è dunque indispensabile vagliare la situazione familiare dello straniero, la durata del soggiorno ed il radicamento sociale e lavorativo (Consiglio di Stato, sez. III – 7/1/2013 n. 19);
Atteso:
- che, anche secondo la giurisprudenza, il diniego (e a maggior ragione la revoca) del permesso per soggiornanti di lungo periodo deve essere sorretto da una motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità, con esclusione di automatismi e dovendosi tener conto – ai sensi dell'art. 8 della CEDU – della durata del soggiorno nel territorio nazionale e del grado di inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II – 31/12/2012 n. 2797);
- che da ultimo il Consiglio di Stato (sez. III – 1/8/2014 n. 4125) ha affermato che <<…. è illegittima la revoca del permesso per soggiornanti di lungo periodo precedentemente rilasciato, che faccia riferimento al solo fatto che lo straniero è stato condannato in via definitiva alla pena detentiva, senza un autonomo (seppure sinteticamente motivato) giudizio di pericolosità sociale, limitandosi, al contrario, all'affermazione di un vincolante automatismo tra la sentenza di condanna penale riportata e la revoca del permesso (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/02/2007, n. 906 e Sez. III, 25/05/2012, n. 3095 in fattispecie relative a condanna per stupefacenti; Sez. III, 13/09/2013, n. 4539, in fattispecie riguardante condanna per rapina; sez. III, 29/04/2014, n.2205, in fattispecie di condanna per stupefacenti e immigrazione clandestina)>>;
Considerato:
- che il Collegio non ignora i profili di pericolosità sociale correlati alle numerose condanne riportate dal ricorrente;
- che nella specie l’amministrazione ha valorizzato una pluralità di episodi (commessi tra il 2009 e il 2011) afferenti a fattispecie di reato (furti, ricettazione, rapina), sfociati in numerose condanne penali;
- che tuttavia non appare compiuto il dovuto bilanciamento con gli elementi indicati dal D. Lgs. 286/98 novellato, ossia in concreto:
• il legame con i genitori e il periodo di permanenza sul territorio nazionale;
• la possibilità di un reinserimento sociale (anche mediante l’adesione a un programma terapeutico) e la condotta in carcere (desumibile dalle relazioni degli operatori ivi presenti);
• la pericolosità sociale attualmente manifestata (acquisendo una relazione dei Carabinieri del luogo di residenza, ove ottenesse misure alternative alla detenzione);
- che meritano di essere adeguatamente soppesati elementi positivi e negativi, per esprimere un giudizio complessivo;
- che questo Tribunale ha affermato (sentenza Sez. II – 18/4/2013 n. 375) che, “secondo la giurisprudenza costante formatasi in ordine all’interpretazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 novellato (cfr, tra le tante, Cons. Stato Sez. III, 29-10-2012, n. 5516 e Cons. Stato Sez. III, 03-08-2011, n. 4638), infatti, l’intervento del legislatore deve essere qualificato come introduttivo di un'ulteriore fase valutativa per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Ciò non significa che la condanna penale per reati concernenti gli stupefacenti sia divenuta irrilevante. Significa invece che essa non è più sufficiente, da sola, a giustificare il diniego del permesso di soggiorno”;
- che, in punto di fatto, il termine di fine pena è fissato al 17/1/2018 (cfr. nota questorile del 16/8/2014), e detta circostanza può salvaguardare nell’immediato dal rischio di perseveranza nelle condotte illegali;
- che in definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo per l’amministrazione di ri-pronunciarsi sulla vicenda dopo aver approfondito gli elementi sopra evidenziati e aver compiuto la dovuta ponderazione comparativa dei valori in conflitto (situazione personale e familiare e pericolosità sociale);
- che la natura della controversia, afferente all’interesse primario della persona a stabilirsi sul territorio nazionale, suggerisce di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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