Pds per lavoro autonomo - se attività è sorta da pochi mesi, requisito reddituale è rispettato anche in presenza di un passivo, se l'attività ha un potenziale
T.A.R. Toscana, sezione seconda, sent. n. 365/2015 del 12/02/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La Prefettura di Grosseto ha operato una valutazione della capacità reddituale della ricorrente tutta rivolta al passato (ovvero al reddito da lavoro subordinato percepito e alle passività relative al reddito d’impresa prodotto nella parte finale dello stesso anno), non considerando la novità costituita dall’attività di lavoro autonomo iniziata dalla ricorrente appena nel settembre-ottobre 2012.
In questa prospettiva, appare perfettamente normale che il reddito da attività di lavoro autonomo possa aver registrato, nei pochi mesi di attività del 2012, un passivo (evenienza del tutto normale, ove si pensi ai costi di inizio attività ed all’inizio dell’attività, appena nel settembre-ottobre); una simile circostanza, non esclude però l’obbligo di attribuire considerazione alla capacità potenziale di produrre reddito della nuova attività che non appare per nulla insufficiente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, considerato il numero dei dipendenti presenti nell’impresa e l’indubitabile capacità dell’attività economica in questione di produrre utili (oggi dimostrata anche dal conto economico relativo ai primi tre mesi del 2013).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2014, proposto da:
Nikolina Cvetkovic, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Baglioni, con domicilio eletto presso Gianni Lopez in Firenze, Via Tornabuoni 10;
contro
U.T.G. - Prefettura di Grosseto in persona del Prefetto pro tempore, Questura di Grosseto in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
del decreto reso dal Prefetto di Grosseto in data 24.02.2014, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente avverso il decreto del Questore di Grosseto del 29.10.2013, con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nonchè per l'annullamento di ogni altro atto, anche non conosciuto dall'istante, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Grosseto e Questura di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento 29 ottobre 2013 prot. Cat. A 12/13 Imm., il Questore di Grosseto disponeva il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo presentata dalla ricorrente in data 24 aprile 2013; a base del rigetto era posta la sostanziale mancanza del requisito del cd. reddito sufficiente, sia con riferimento ai redditi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro subordinato, sia con riferimento ai redditi previsti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro autonomo.
Il provvedimento era impugnato dall’interessata in via gerarchica ed il Prefetto di Grosseto, con il decreto 24 febbraio 2014 prot. 0006991, disponeva il rigetto dell’impugnazione, sulla base della rilevazione della mancanza del requisito del cd. reddito sufficiente e dell’impossibilità di attribuire rilevanza, a questo fine, ai redditi del convivente della ricorrente Sig. Luciano Zandomeneghi
I provvedimenti sopra richiamati erano impugnati dalla ricorrente per: 1) violazione art. 26, 3° comma e 4, 3° comma d.lgs. 286 del 1998 e dell’art. 13, 2° comma del .P.R. 394/99, ingiustizia manifestata e travisamento dei fatti, eccesso di potere; 2) violazione artt. 4, 3° comma e 5, 5 comma del d.lgs. 286/1998, ingiustizia manifesta, eccesso di potere; 3) violazione artt. 4, 3° comma e 5, 5° comma d.lgs. 286/1998, erronea valutazione del fatto, eccesso di potere, carenza di motivazione; 4) violazione artt. 4, 3° comma e 5, 5° comma d.lgs. 286/1998, erronea valutazione del fatto, eccesso di potere, carenza di motivazione; 5) violazione artt. 4, 3° comma e 5, 5° comma d.lgs. 286/1998, erronea valutazione del fatto, eccesso di potere, carenza di motivazione.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 29 maggio 2014 n. 274, la Sezione accoglieva definitivamente l’istanza cautelare proposta con il ricorso.
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
La giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, 26 novembre 2013 n. 1613) ha, infatti, risolto nel senso prospettato dalla ricorrente la questione fondamentale posta con il ricorso.
In particolare, nella detta decisione è stato rilevato come la giurisprudenza abbia rilevato come, <<ai fini del rinnovo all'extracomunitario del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la pregressa disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento rappresent(i) solo un termine di raffronto utile e ragionevole, ma di per sé non sufficiente a definire il procedimento, dovendo invece inserirsi in un paniere di elementi rilevanti, tra i quali non solo le concrete prospettive dello straniero richiedente, ma anche la durata della sua permanenza in Italia e il grado di inserimento sociale, documentato ad esempio dal percorso di studi e lavorativo pregresso, ma anche dalle possibilità di inserimento lavorativo futuro>> (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 maggio 2013 n. 263; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 24 febbraio 2012 n. 615; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 14 febbraio 2012 n. 280).
Nel caso di specie, la Prefettura di Grosseto ha operato una valutazione della capacità reddituale della ricorrente tutta rivolta al passato (ovvero al reddito da lavoro subordinato percepito nel 2012 e alle passività relative al reddito d’impresa prodotto nella parte finale dello stesso anno), non considerando la sostanziale novità costituita dall’attività di lavoro autonomo iniziata dalla ricorrente appena nel settembre-ottobre del 2012.
In questa prospettiva, appare perfettamente normale che il reddito da attività di lavoro autonomo possa aver registrato, nei pochi mesi di attività del 2012, un passivo (evenienza del tutto normale, ove si pensi ai costi di inizio attività ed all’inizio dell’attività, appena nel settembre-ottobre); una simile circostanza, non esclude però l’obbligo di attribuire considerazione alla capacità potenziale di produrre reddito della nuova attività che non appare per nulla insufficiente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, considerato il numero dei dipendenti presenti nell’impresa e l’indubitabile capacità dell’attività economica in questione di produrre utili (oggi dimostrata anche dal conto economico relativo ai primi tre mesi del 2013).
Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati; il carattere assorbente dell’annullamento permette di prescindere dall’esame delle ulteriori censure proposte dalla ricorrente.
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento 29 ottobre 2013 prot. Cat. A 12/13 Imm. del Questore di Grosseto e del decreto 24 febbraio 2014 prot. 0006991 del Prefetto di Grosseto.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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