É illegittimo il diniego del rinnovo del permesso, fatto discendere dalla tardività di presentazione dell’istanza. É giurisprudenza, ormai consolidata, l’affermazione del principio secondo cui la mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso. Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 286/1998 non ha valenza perentoria, ma soltanto ordinatoria, ovvero acceleratoria, al fine unicamente di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero si possa trovare in situazioni di irregolarità. Ne consegue, pertanto, che sussiste l’obbligo per l’Amministrazione, destinataria di una tardiva domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, di non arrestarsi, al fine di respingerla, al rilievo della intempestività della sua presentazione, dovendo in ogni caso procedere alla disamina dell’istanza per accertare se siano venuti meno i presupposti, originariamente sussistenti, per il rinnovo del permesso e della cui mancanza il ritardo può costituire indice rivelatore.