E’ dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche e motivi umanitari e, per l’effetto, si ordina alla Questura di adottare il provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Quanto all’ulteriore domanda ex art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 104/2010, risulta evidente l’obbligo di collaborazione dello straniero di produzione della documentazione sanitaria richiesta, necessaria a consentire un positivo apprezzamento in ordine alla indifferibilità e urgenza delle cure e dei trattamenti sanitari e della compatibilità o meno degli stessi con il rimpatrio nel Paese di origine. Tali margini discrezionali di valutazione, riservati all’Amministrazione, precludono al Collegio l’accoglimento del ricorso in relazione alla domanda formulata ai sensi della surriferita disposizione normativa.