E’ illegittimo il provvedimento, con cui è stata negata la conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi in motivi di lavoro subordinato. L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione, tuttavia, non può interpretarsi come operato dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò, nella considerazione che il menzionato art. 14 non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di soggiorno da quelle menzionate ed in particolare, per quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per motivi religiosi.