E’ illegittimo il decreto di trasferimento del cittadino iracheno in Grecia, quale Stato competente ad esaminare la richiesta di protezione internazionale. Anziché considerare la Grecia uno Stato sicuro, contrariamente a quanto emerge dalle notorie informazioni sopranazionali, l’Unità Dublino avrebbe dovuto fare ricorso alla clausola di sovranità di cui all’art. 3.2 del Regolamento CE 343/2003, dichiarandosi competente ad esaminare la richiesta del ricorrente. L’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo.