La domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione va accolta anche se presentata dopo un anno
TAR Lombardia, Sezione Prima, Sentenza del 3 ottobre 2011, n. 1379
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 687 volte dal 29/12/2011
massima: il sistema del t.u. prevede che il cittadino extracomunitario possa godere una volta di un formale permesso per attesa occupazione, ed il ricorrente non ne ha ancora goduto; - la circostanza che questi non abbia presentato immediatamente la richiesta di permesso per attesa occupazione lo ha esposto al rischio di essere allontanato nelle more in quanto privo di titolo, ma non gli può vietare di vedersi accogliere la domanda per il suo primo (ed unico) permesso per attesa occupazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
del provvedimento cat.2°/imm/2°sez/2011/rm/rig 61 del 20/06/2011 di rigetto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno.
[...]
Rilevato che:
- il ricorrente è cittadino albanese che si è visto respingere la richiesta di rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- il diniego è motivato con le circostanze 1) che la richiesta è stata tardiva di un anno; 2) che il ricorrente non dispone di redditi sufficienti da attività lavorativa;
- si ritiene che questa motivazione non sia corretta: il ricorrente chiede un permesso per attesa occupazione, e quindi non gli si può chiedere di disporre di redditi da attività lavorativa, come si fa quando viene richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- si potrebbe sostenere che la Questura, rilevando che la richiesta arriva in ritardo di un anno, abbia voluto dire che i sei mesi di attesa occupazione il ricorrente li ha già goduti, e quindi valuta la richiesta come rinnovo per motivi di lavoro;
- ma - al di là del fatto che il ricorrente non ha chiesto un rinnovo per motivi di lavoro, ma un rinnovo per attesa occupazione, e quindi a questa istanza bisognava rispondere senza interpolarne il contenuto – occorre rilevare che comunque il sistema del t.u. prevede che il cittadino extracomunitario possa godere una volta di un formale permesso per attesa occupazione, ed il ricorrente non ne ha ancora goduto;
- la circostanza che questi non abbia presentato immediatamente la richiesta di permesso per attesa occupazione lo ha esposto al rischio di essere allontanato nelle more in quanto privo di titolo, ma non gli può vietare di vedersi accogliere la domanda per il suo primo (ed unico) permesso per attesa occupazione;
- in definitiva, il ricorso è fondato e va accolto;
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
[...]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 [...]
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