Premesso che il reato di clandestinità, di natura contravvenzionale, è pacificamente estraneo al perimetro applicativo del menzionato art. 381, se ne desume che, ad avviso dell’Amministrazione, la condanna per tale fattispecie delittuosa dimostrerebbe di per sé la pericolosità dello straniero, risultando conseguentemente ostativa alla regolarizzazione della sua presenza sul territorio nazionale.