Illegittimo diniego di rinnovo permesso di soggiorno per condanna a ipotesi lieve di spaccio stupefacenti
TAR Lombardia, sezione quarta, sent. n. 2986/2014 del 26/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 263 volte dal 17/07/2015
L’amministrazione ha rifiutato il rinnovo del pds per motivi di lavoro subordinato, poiché il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, e condannato, per il reato previsto dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90. Tale disposizione prevede il divieto di ammissione in Italia dello straniero quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, inerenti gli stupefacenti.
Il ricorrente, tuttavia, è stato condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui al quinto comma dell’art. 73 cit., per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380, secondo comma lett. h), c.p.p.
La Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012, ha chiarito che in relazione ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale ed è pertanto necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2972 del 2014, proposto da:
Gezim Nikolla, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Aronica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Tilli in Milano, Via Quadronno, 4;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Pavia, in data 8.9.2014 notificato l'11.9.2014, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo per il ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Questura di Pavia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1) Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Pavia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, richiesto ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 109/12, in ragione della condanna ad anni due riportata dall’istante perché riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/90.
A sostegno del ricorso ha dedotto censure per carenza di istruttoria, illogicità e genericità della motivazione, violazione dell’art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 286/98.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di pura forma, depositando documentazione.
2) Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità
L’amministrazione ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, poiché il ricorrente è stato riconosciuto colpevole, e condannato, per il reato previsto dall’art. 73 D.P.R. n. 309/90; l’amministrazione ha ritenuto ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna riportata dal ricorrente, in quanto rientrante tra i reati indicati dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/98.
In effetti, tale disposizione prevede il divieto di ammissione in Italia dello straniero quale conseguenza automatica e tassativa delle condanne penali per taluni tipi di reato, previsti dall’art. 380 c.p.p. ovvero inerenti gli stupefacenti.
Il ricorrente, tuttavia, è stato condannato per l’ipotesi attenuata di reato di cui al quinto comma dell’art. 73 cit., per il quale è escluso l’arresto in flagranza ai sensi dell’art. 380, secondo comma lett. h), c.p.p.
La Corte Costituzionale, con sentenza 172/2012, ha chiarito che in relazione ai reati non contemplati dall’art. 380 c.p.p., la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale ed è pertanto necessario procedere ad una valutazione in concreto della pericolosità del condannato e del suo inserimento sociale, lavorativo e familiare.
Ne deriva che l’amministrazione era tenuta ad una valutazione circa la pericolosità in concreto dello straniero, nonché del suo inserimento lavorativo e sociale, senza poter desumere un giudizio di pericolosità in via automatica dalla condanna.
Come fondatamente eccepito dal ricorrente, il provvedimento impugnato non contiene dette valutazioni e deve quindi essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Mauro Gatti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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