Con un’ordinanza il Giudice del Tribunale ordinario di Torino ha riconosciuto il diritto alla protezione internazionale ad un cittadino maliano, annullando la decisione della commissione territoriale. Interpretando l'art. 5, comma 6 del d. lgs. 286/98, letto insieme all'art. 32 del D. Lgs. 2008 n. 25, laddove prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, ha ritenuto che l'uso della disgiuntiva (“o”) evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma possono anche rispondere all'esigenza di tutela del diritti umani imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari, eventualmente connessi alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo.