Nella sentenza in commento si è trattato il caso di un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per lungo soggiornanti a causa della inconsistenza del reddito del richiedente, considerando a tal fine solo la sua situazione economica, sulla base dei contribuiti INPS versati a suo favore. Il TAR Lombardia, tuttavia, ha ricordato che l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 286/1998 non specifica quale sia la fonte dei redditi da considerare, anzi dichiara sufficiente “la disponibilità” di un reddito, chiunque sia stato a produrlo. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione deve valutare TUTTI i redditi di cui il ricorrente abbia lecitamente la disponibilità, anche se provengano da altro familiare con il quale conviva e purchè vengano utilizzati per soddisfare le necessità del produttore del reddito e del proprio congiunto. Così era in effetti nel caso del ricorrente.