Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere goduto per un periodo superiore ad un anno, se vi è stata interruzione della disoccupazione
TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, sent. n. 943/2014 del 31/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 92 volte dal 23/07/2015
Sin dal 2009, subito dopo il suo ingresso in Italia, il ricorrente ha lavorato presso la ditta Xxxx, che però nel 2012 si è vista costretta ad attivare, nei suoi confronti, gli ammortizzatori sociali, di cui ha goduto nel 2013. Solo dal febbraio 2014 è stato assunto presso il fratello, nella cui abitazione ha risieduto fino a giugno 2014 e le retribuzioni corrispostegli ammontavano a 2400 euro.
Il fratello del ricorrente ne ha denunciato l’assunzione nel 2014 e per le sue prestazioni lavorative gli ha corrisposto circa 600 euro al mese, provvedendo anche al pagamento dei contributi: tale fatto risulta utile ad interrompere il periodo di disoccupazione.
La legge individua la durata minima del permesso in attesa di occupazione, ma non la sua durata massima, né esclude il nuovo rilascio di un permesso di tale tipo dopo un’interruzione del periodo di disoccupazione.
Pertanto, sussistono le condizioni per accogliere il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere al rilascio, a favore del ricorrente, di un permesso per attesa occupazione della durata di nove mesi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2014, proposto da:
Aiman Salah Kotb Abou Koura, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, viale Stazione, 33;
contro
Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento cat. A12/Immig/2^sez./2013/LG del 18 gennaio 2014, notificato il 17 giugno 2014, di rigetto della richiesta di proroga del permesso di soggiorno;
- di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Premesso in fatto quanto segue:
3.1. Sin dal 2009, subito dopo il suo ingresso in Italia, il ricorrente ha lavorato (tranne per un periodo, a causa di un infortunio) presso la ditta Piardinox di Piardi Corrado & C. che, però, nel 2012 si è vista costretta ad attivare, nei suoi confronti, gli ammortizzatori sociali, di cui ha goduto nel 2013.
3.2. Il CUD 2013 attesta, dunque, un reddito di 9150,00 euro, mentre nel 2013 l’odierno ricorrente risulta aver percepito solo 2.642 euro di sussidi. Solo dal 3 febbraio 2014 lo stesso è stato assunto presso il fratello, nella cui abitazione ha sempre risieduto fino a giugno 2014 e le retribuzioni corrispostegli ammontavano, al momento della proposizione del ricorso, a 2400 euro.
3.3. Il provvedimento sarebbe, dunque, illegittimo perché non avrebbe tenuto conto del fatto nuovo sopravvenuto e cioè dell’assunzione presso il fratello, né avrebbe valutato la storia lavorativa del ricorrente e sarebbe fondato su erronei presupposti (non avendo considerato la percezione degli ammortizzatori sociali e nemmeno la circostanza della convivenza con il fratello, il cui reddito ammonta, per il 2013, a 16.654 euro).
3.4. L’Amministrazione si è limitata a produrre solo documenti.
4. Considerato:
- che il ricorrente risulta aver regolarmente lavorato sino al 2012;
- che lo stesso ha goduto, nel 2013, degli ammortizzatori sociali;
- che il fratello del ricorrente ne ha denunciato l’assunzione nel 2014 e per le sue prestazioni lavorative gli ha corrisposto circa 600 euro al mese, provvedendo anche al pagamento dei contributi: tale fatto risulta utile ad interrompere il periodo di disoccupazione;
- che fino al 19 giugno 2014 il ricorrente risultava risiedere presso il fratello, con conseguente risparmio di spesa nel suo mantenimento;
- che al ricorrente non è stato contestato alcun precedente penale o di polizia;
- che la legge individua la durata minima del permesso in attesa di occupazione, ma non la sua durata massima, né esclude il nuovo rilascio di un permesso di tale tipo dopo un’interruzione del periodo di disoccupazione;
5. Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per accogliere il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere al rilascio, a favore del ricorrente, di un permesso per attesa occupazione della durata di nove mesi, previa verifica dell’insussistenza di cause ostative diverse da quelle evidenziate nel provvedimento impugnato;
6. Ravvisata, infine, l’opportunità di disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolarità della materia in cui si controverte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- annulla il provvedimento impugnato;
- ordina gli adempimenti di cui in motivazione;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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