Il passaporto, e la cittadinanza italiana, viene rilasciato al figlio maggiorenne che abbia uno stabile rapporto familiare col genitore italiano
TAR Marche, sezione prima, ord. n. 444/2014 del 20/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 168 volte dal 06/10/2015
La convivenza del minore (oggi maggiorenne) con la madre al momento in cui quest’ultima ha acquistato la cittadinanza italiana, è requisito necessario perché anche il figlio possa ottenere la cittadinanza (presupposto a sua volta indispensabile per il rilascio del passaporto). Detta convivenza deve essere intesa non come mera convivenza fisica, ma come continuità di uno stabile rapporto familiare.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2014, proposto da:
Mario Enrique Anicette, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Gabriella Caliandro, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Questura di Ascoli Piceno, Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto di revoca - con effetto immediato - del passaporto italiano ad Anicette Mario Enrique, prot. n. 248/2013 CAT. 22B DIV P.A.S.I. emanato dal Questore della Provincia di Ascoli Piceno in data 28.10.2013 e notificato all'interessato in data 17.09.2014, nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la convivenza del minore (oggi divenuto maggiorenne) con la madre al momento in cui quest’ultima ha acquistato la cittadinanza italiana, è requisito necessario perché anche il figlio possa ottenere la cittadinanza (presupposto a sua volta indispensabile per il rilascio del passaporto);
- che detta convivenza, tuttavia, non deve essere intesa come mera convivenza fisica, ma come continuità di uno stabile rapporto familiare;
Rilevata, peraltro, la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento di revoca;
Ritenuto che detta partecipazione, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e alle deduzioni di parte ricorrente, avrebbe potuto rivelarsi utile e che l’omessa comunicazione di avvio non appare sufficientemente giustificata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza di sospensione ai fini di un riesame da parte dell’Amministrazione.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l’udienza di discussione nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva, cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o la declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato d.lgs. n. 104/2010.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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