Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, non è sufficiente il timore della ricorrente di origini nigeriane di tornare in patria per paura di essere uccisa dal fratellastro che, dopo la morte del padre, si era impossessato dell’intero patrimonio del defunto e l’aveva maltrattata e picchiata, non avendo ella altresì altro luogo dove vivere a causa della crisi economica imperversante in Nigeria. La mera sussistenza di un conflitto armato interno, il pericolo di violenze indiscriminate ai danni dei residenti, nonché la condizione femminile in quelle aree, giustificano invece il riconoscimento a favore della ricorrente della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 251/2007.