E’ accolto il ricorso e, pertanto, va cassata la sentenza della Corte di appello che, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha stabilito non doversi disporre il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, attesa la mancata prova, da parte del reclamato, circa l’asserita omosessualità e l’adesione al cristianesimo. I giudici del riesame non hanno tenuto conto di una precedente pronuncia, a favore dell’odierno appellante, con provvedimento avente sostanza di sentenza passata in giudicato, con cui è stato accertato il diritto di quest’ultimo a non essere espulso dal territorio nazionale, con conseguente rilascio a favore del medesimo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, e ciò a causa del pericolo di persecuzione cui egli sarebbe stato esposto nel suo paese, avendo acclarato sia l’omosessualità sia che la stessa è perseguita in Tunisia come reato.