Emersione 2012 - superato il termine di 30 giorni dalla domanda, la Prefettura deve decidere anche se non ha accertato l'esistenza delle condizioni
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 397/2014 del 02/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 100 volte dal 05/06/2014
L’amministrazione intimata ha dedotto che “il procedimento è ancora in itinere in quanto è ancora da accertare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa”.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2014, proposto da:
Aftab Ahmed Raja, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
silenzio-rifiuto a seguito della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare subordinato ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.109 del 16 luglio 2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, è stata domandata la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione intimata ha dedotto che “il procedimento è ancora in itinere in quanto è ancora da accertare la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa”.
Tale argomento difensivo non può trovare accoglimento, considerato che l’espletamento dell’attività istruttoria sull’istanza, da svolgersi entro i termini di conclusione del procedimento, non può essere invocato quale causa di esclusione dell’obbligo di provvedere.
Il ricorrente non ha domandato l’accertamento della fondatezza della pretesa, di talchè, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’ordine giudiziale impartito non può che essere limitato alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate per i principi di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’U.T.G. - Prefettura di Ancona di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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