Emersione 2012: se il datore ritratta il disconoscimento della domanda (fatto per timore di sanzioni), vi sono i presupposti per il pds per attesa occupazione
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 204/2014 del 05/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La dichiarazione del datore di lavoro, resa alla Questura per disconoscimento della dichiarazione di emersione in favore del ricorrente, risulta essere poi stata sostanzialmente ritrattata dallo stesso datore di lavoro, come da raccomandata in atti, allegando il timore delle conseguenze penali per aver assunto lavoratori irregolari.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2014, proposto da:
Hassan Raza Ghumman, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento di rigetto N.P-AN/L/N/2012/101109 della istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo n.109 del 16/7/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ancona e di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che la dichiarazione del datore di lavoro, resa alla Questura di Ancona per disconoscimento della dichiarazione di emersione in favore del ricorrente, risulta essere poi stata sostanzialmente ritrattata dallo stesso datore di lavoro, come da raccomandata del 3.2.2014 in atti, allegando il timore delle conseguenze penali per aver assunto lavoratori irregolari;
- che, sulla base di tali circostanze, il provvedimento impugnato può essere sospeso affinché l'Amministrazione completi l’istruttoria verificando, sulla base di tutti i possibili elementi reperibili, l'esistenza del presupposto ritenuto mancante e, comunque, per lo meno la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi del del DL 76/2013
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato per le finalità sopra indicate.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l'udienza di discussione nel merito ai sensi dell'art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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