Nella procedura disciplinata dall’art. 5 del Dlgs. 109/2012 la sanatoria è subordinata al requisito formale della presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011. In aggiunta, è necessario che la permanenza nel territorio nazionale abbia una certa continuità. Tale continuità non è misurata in giorni di presenza, ma attraverso l’attività lavorativa che costituisce l’oggetto della sanatoria.