Emersione 2012, la dichiarazione di frequenza di un corso di lingua italiana presso la Caritas vale a dimostrare la presenza in Italia prima del 31 dicembre 201
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 866/2014 del 03/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona.
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella nota 4.10.2012 prot. 382122 dell’Avvocatura generale dello Stato: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2014, proposto da:
Shahzad Khuram, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto presso lo stesso in Brescia, via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 105377 del 10/4/2014, col quale veniva rifiutata la domanda di emersione dal lavoro irregolare, nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. In sede cautelare monocratica, il 10 giugno 2014 veniva emesso il decreto n. 369/2014 del seguente tenore letterale:
<<1. solo in sede di contraddittorio procedimentale attivato dalla comunicazione SUI ex art. 10 bis in data 20 marzo 2014, il ricorrente depositava (9 aprile 2014) un documento (dichiarazione della Caritas diocesana di Cremona) ulteriore rispetto a quello (certificato rilasciato da medico non nell’esercizio di funzioni del S.S.N.) già prodotto in sede di istanza di regolarizzazione;
2. la suddetta comunicazione 20 marzo 2014 stabiliva, per la produzione di memorie e documenti, il termine di 10 giorni dalla ricezione;
3. il ricorrente non indica e/o fornisce in ricorso notizie circa la suddetta data di ricevimento, mentre l’impugnato decreto di rigetto risulta adottato all’indomani della produzione della suddetta dichiarazione Caritas;
4. al fine della decisione tanto dell’incidente cautelare quanto del merito della causa risulta utile accertare se la suddetta produzione 9 aprile 2014 sia o meno procedimentalmente tempestiva e se il SUI ne abbia o meno tenuto conto nell’adozione dell’impugnato rigetto;
5. il SUI stesso dovrà, pertanto, depositare entro il 23 giugno 2014, anche via PEC, apposita relazione illustrativa sulle circostanze di cui al precedente punto 4, nonché sulla complessiva vicenda di cui si controverte;
6. nelle more della prima Camera di consiglio processualmente utile (3 luglio 2014), il provvedimento impugnato può essere provvisoriamente sospeso, tenuto conto che un indizio plausibile della presenza in Italia dello straniero è stato, comunque, versato in atti (si veda in tal senso il precedente decreto monocratico 27 maggio 2014, n. 311, concernente dichiarazione resa dalla Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” di Milano)>>.
II. Il successivo 13 giugno 2014, il SUI depositava relazione in cui sostiene, tra l’altro, che la Caritas Cremonese non integrerebbe la fattispecie di organismo pubblico, secondo le indicazioni fornite dal parere 4.10.2012 dell’Avvocatura generale dello Stato.
III. Al contrario, il Collegio deve richiamare sul punto la recente sentenza in forma semplificata 24 giugno 2014, n. 673 che così si è espressa:
<<1. Tra la documentazione, che l’impugnato diniego di emersione reputa non idonea a comprovare la presenza in Italia dello straniero regolarizzando almeno dal 31.12.2011, figura la dichiarazione di frequenza a un corso di lingua italiana rilasciata dal Direttore della Caritas diocesana di Cremona (cfr. la relazione 15 maggio 2014 del S.U.I di Brescia).
2. In fattispecie analoghe e sempre in sede di provvedimento cautelare monocratico, questo Tribunale ha, viceversa, ritenuto (cfr. decreti monocratici 10.6.2014, n. 369 e 27 maggio 2014, n. 311):
- che i centri di accoglienza di ispirazione religiosa (quali le Caritas diocesane o la Fondazione Casa della carità di Milano) possiedano i requisiti per rientrare “di diritto” nella nozione di organismo pubblico, così come delineata e chiarita nella nota 4.10.2012 prot. 382122 dell’Avvocatura generale dello Stato: invero, detta nota include espressamente “i centri di accoglienza e/o di ricovero, anche religiosi” nell’elencazione esemplificativa fornita a illustrazione del termine “organismi pubblici”;
- che le dichiarazioni rese da detti centri, ove complete e circostanziate (nel senso di indicare le esatte generalità dello straniero ospitato, il servizio di cui ha usufruito e le date o il periodo temporale di riferimento) sono atte a comprovarne la presenza nel nostro paese nel periodo di interesse ai fini dell’emersione;
3. Possedendo la dichiarazione 13 dicembre 2011 del Direttore della Caritas cremonese siffatte caratteristiche (generalità dello straniero, numero di passaporto, frequenza del corso di lingua italiana dal 1° settembre 2011 al 30 novembre 2011), si deve ritenere che - alla stregua delle considerazioni che precedono e che il Collegio qui fa proprie e condivide - che, fra le tesi che si fronteggiano in causa debba essere condivisa quella di parte ricorrente, la quale si richiama espressamente alla suddetta nota dell’Avvocatura generale dello Stato e alla personalità di diritto pubblico rivestita dalla Caritas diocesana nell’ordinamento canonico.>>
IV. Stante l’identità di soggetto e di dichiarazione da questi resa (frequenza di un corso di lingua italiana per analogo periodo, data di nascita e numero di passaporto dello straniero), non resta al Collegio che assumere nel caso di specie analoga statuizione favorevole al ricorrente.
V. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato rigetto va annullato.
Sempre in linea con il precedente giurisprudenziale sopra richiamato, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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