L’Amministrazione ha erroneamente fondato il rigetto dell’istanza sul presupposto che il ricorrente sia stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma primo, del d. P.R. n. 309 del 1990 e che tale condanna sia di per sé ostativa all’accoglimento della domanda.