Emersione 2012 - la condanna per spaccio stupefacenti di speciale tenuità non impedisce la regolarizzazione
TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 527/2014 del 25/02/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 153 volte dal 08/04/2014
L’Amministrazione ha erroneamente fondato il rigetto dell’istanza sul presupposto che il ricorrente sia stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma primo, del d. P.R. n. 309 del 1990 e che tale condanna sia di per sé ostativa all’accoglimento della domanda.
Per la fattispecie di reato da ultimo citata non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (cfr. art. 380, comma secondo, lett. h), c.p.p. in combinato disposto con l’art. 5, comma 13, lett. c) del d.lgs. n. 109 del 2012), quindi essa non è ostativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2014, proposto da:
MOHAMED ALI BAHRI, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tosi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Vespri Siciliani n. 38;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Prefettura di Milano, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. Emers.revoca 3/2013 del 12.11.2013 del Prefetto della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di emersione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. Salem Farag in favore del ricorrente, ai sensi del d.lgs n. 109/2012.
Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il ministero dell’Interno.
Tenutasi l’udienza camerale in data 20 febbraio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., adottata in esito alla suindicata camera di consiglio, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.
Il ricorso è fondato.
Va invero osservato che, come correttamente rilevato da parte ricorrente nell’unico motivo di gravame, l’Amministrazione ha erroneamente fondato il rigetto dell’istanza sul presupposto che il ricorrente sia stato condannato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma primo, del d. P.R. n. 309 del 1990 e che tale condanna sia di per sé ostativa all’accoglimento della domanda. Dalla lettura della sentenza richiamata nel provvedimento impugnato (sent. n. 2240 del 18 marzo 2010, emessa dal Tribunale di Milano) si evince invece che la condanna è stata inflitta non già ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ma per l’ipotesi attenuata di cui al comma cinque dello stesso d.P.R.
Tale condanna non è dunque di per sé ostativa all’accoglimento della domanda di emersione, posto che per la fattispecie di reato da ultimo citata non è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (cfr. art. 380, comma secondo, lett. h), c.p.p. in combinato disposto con l’art. 5, comma 13, lett. c) del d.lgs. n. 109 del 2012).
Il ricorso deve essere pertanto accolto.
Sussistono giustificate ragioni per riporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
Silvia Cattaneo, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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