Emersione 2012, l'omessa contribuzione impone il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Liguria, sezione seconda, sent. n. 980/2014 del 12/06/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E' impugnato un atto con cui l’UTG ha negato all’interessato cittadino del Marocco la richiesta regolarizzazione del lavoro irregolare prestato. La determinazione si è conformata al parere dell’ufficio del lavoro, che ha ravvisato la violazione contributiva commessa dal datore di lavoro che aveva chiesto la sanatoria dello straniero.
In quest’ultimo caso avrebbe dovuto operare l’originario testo di legge, che prevedeva la natura ostativa dell’irregolarità previdenziale occorsa, indubbia essendo la realtà del rapporto.
Il legislatore ha preso atto di tale anomalo stato di cose, ed ha introdotto il comma 11 bis dell’art. 5 del d.lvo 109 del 2012, che assicura un permesso di attesa occupazione ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare della sanatoria richiesta per la condotta omissiva della parte datoriale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 526 del 2014, proposto dal signor Hicham Boutayeb rappresentato e difeso dall’avvocato Silvia D’Agostino presso la quale ha eletto domicilio a Genova in via Cairoli 18/17;
contro
ministero dell’interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, domiciliato presso l’ufficio;
per l'annullamento
del provvedimento 18.2.2014 101376/2012 dell’UTG di Genova
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Genova e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
il cittadino del Regno del Marocco Hicham Boutayeb si ritiene leso dal provvedimento 18.2.2014, e ne chiede l’annullamento con l’atto 30.4.2014, depositato il 28.5.2014, con cui denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 comma 4 e 5 del d.lvo 109 del 2012 con riferimento all’art. 5 comma 11, novellato dal d.l. 76 del 2013, il difetto di istruttoria e l’erroneità degli atti, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere;
è chiesta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
l’amministrazione resistente si è costituita in causa con memoria depositata il 5.6.2014;
il tribunale può decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione;
è impugnato un atto con cui l’UTG ha negato all’interessato cittadino del Marocco la richiesta regolarizzazione del lavoro irregolare prestato;
la determinazione si è conformata al parere dell’ufficio del lavoro, che ha ravvisato la violazione contributiva commessa dal datore di lavoro che aveva chiesto la sanatoria dello straniero;
in ordine alla casistica verificatasi a seguito dell’entrata in vigore della legge 109 del 2012 per la sanatoria degli stranieri, si osserva che l’amministrazione ha dovuto occuparsi delle false attestazioni circa la costituzione dei rapporti che abilitavano alla sanatoria, mentre in altri casi sono venute in considerazione delle mere irregolarità contributive commesse dai datori di lavoro;
in quest’ultimo caso avrebbe dovuto operare l’originario testo di legge, che prevedeva la natura ostativa dell’irregolarità previdenziale occorsa, indubbia essendo la realtà del rapporto;
il legislatore ha preso atto di tale anomalo stato di cose, ed ha introdotto il comma 11 bis dell’art. 5 del d.lvo 109 del 2012, che assicura un permesso di attesa occupazione ai lavoratori che non hanno potuto beneficiare della sanatoria richiesta per la condotta omissiva della parte datoriale;
tale è all’evidenza la situazione in atti, posto che l’atto impugnato non contesta la sussistenza e l’effettività della prestazione lavorativa del ricorrente presso l’impresa del signor Salvatore Ali Andouni, che non ha onorato le obbligazioni verso l’inps che gli derivavano dall’impiego del ricorrente;
l’atto impugnato è pertanto illegittimo e va annullato, dovendosi demandare alla p.a. di rideterminarsi in conformità ai principi accolti dalla presente sentenza;
le spese possono essere compensate, data la natura del contendere;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, disponendo che l’amministrazione si ridetermini sulla domanda, tenendo conto dei principi affermati nella sentenza;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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