Emersione 2012, l'insufficienza dei redditi del datore di lavoro non è imputabile al lavoratore, questi ha diritto al pds per attesa occupazione
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 882/2014 del 17/07/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Si dà atto che l’emersione è stata negata, anche in termini di rilascio al lavoratore del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.l. 76/2013, in quanto il datore di lavoro ha dimostrato la disponibilità, per l’anno di imposta 2011, di un reddito di soli 19.661,00 euro, contro i 20.000 previsti dalla norma.
Si ricorda l’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza del 07-07-2014, n. 3451, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che - laddove la procedura di regolarizzazione non possa concludersi positivamente per il lavoratore e debba condurre al rigetto dell'istanza "per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro" – l’art. 5, comma 5 del d. lgs. 109/2012 prescrive esclusivamente che al lavoratore sia rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a condizione che ricorrano i due presupposti della sussistenza del rapporto di lavoro (dimostrata dal pagamento del contributo forfetario di Euro 1.000,00) e della sua presenza in Italia al 31.12.2011. L'insufficienza reddituale del datore di lavoro rientra, dunque secondo il giudice di secondo grado, tra quei fatti che possono essere imputati al datore di lavoro, “sicché non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione o, quanto meno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ipotesi, questa, eccezionale e che certo non è esclusivamente imputabile al datore di lavoro, ma nemmeno adombrata, nel caso di specie, dal contestato provvedimento di rigetto e dalla stessa sentenza qui impugnata”. Ne deriva, dunque, che l’Amministrazione avrebbe dovuto, quantomeno, rilasciare il permesso in attesa di occupazione a favore del lavoratore straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2014, proposto da:
Surinder Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pienazza, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 107560 del 17 maggio 2014, notificato i 4 giugno 2014, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente;
- di qualsiasi atto presupposto o conseguente o comunque correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Visto l’art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata”, ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;
3. Richiamate in fatto le ricostruzioni delle parti non controverse tra le stesse;
4. Dato atto che l’emersione è stata negata, anche in termini di rilascio al lavoratore del permesso per attesa occupazione ai sensi dell’art. 9, comma 10, del d.l. 76/2013, in quanto il datore di lavoro ha dimostrato la disponibilità, per l’anno di imposta 2011, di un reddito di soli 19.661,00 euro, contro i 20.000 previsti dalla norma;
5. Precisato che nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 9, comma 10, del d.l. 76/2013, in quanto una così lieve differenza non avrebbe dovuto essere considerata sintomatica dell’inesistenza del rapporto di lavoro e sarebbe comunque un fatto non imputabile al lavoratore;
6. Ricordato l’orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza del 07-07-2014, n. 3451, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che - laddove la procedura di regolarizzazione non possa concludersi positivamente per il lavoratore e debba condurre al rigetto dell'istanza "per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro" – l’art. 5, comma 5 del d. lgs. 109/2012 prescrive esclusivamente che al lavoratore sia rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, a condizione che ricorrano i due presupposti della sussistenza del rapporto di lavoro (dimostrata dal pagamento del contributo forfetario di Euro 1.000,00) e della sua presenza in Italia al 31.12.2011. L'insufficienza reddituale del datore di lavoro rientra, dunque secondo il giudice di secondo grado, tra quei fatti che possono essere imputati al datore di lavoro, “sicché non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione o, quanto meno, il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ipotesi, questa, eccezionale e che certo non è esclusivamente imputabile al datore di lavoro, ma nemmeno adombrata, nel caso di specie, dal contestato provvedimento di rigetto e dalla stessa sentenza qui impugnata”. Ne deriva, dunque, che l’Amministrazione avrebbe dovuto, quantomeno, rilasciare il permesso in attesa di occupazione a favore del lavoratore straniero;
Ritenuto, peraltro, che, nel caso di specie, il ricorso possa trovare accoglimento anche nella parte in cui tende all’annullamento del rigetto dell’istanza di regolarizzazione, atteso che il reddito dimostrato dal datore di lavoro può risultare sufficiente ad integrare il minimo di legge richiesto dalla norma, dando applicazione al principio generale, usualmente applicato, dell’arrotondamento all’unità superiore, considerando, nella fattispecie, come unità, il migliaio di Euro (a titolo esemplificativo tale regola è utilizzata nell’applicazione del Patto di stabilità per il triennio 2011-2013 alle Provincie e ai Comuni con più di 5.000 abitanti, in relazione alla quale si è prescritto che la determinazione dell'obiettivo - essendo quest'ultimo espresso in migliaia di euro - incorpora il principio dell'arrotondamento alla migliaia più prossima e, prima ancora, la Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 24-10-2001 n. 36, relativa all'introduzione dell'Euro per la rilevazione dei flussi trimestrali di cassa, ha chiarito che “per quanto riguarda l'arrotondamento degli importi espressi in migliaia di Euro vige la regola dell'arrotondamento per difetto degli importi che terminano da zero a 4 e per eccesso di quelli che terminano da 5 a 9”);
Precisato che tale conclusione appare in linea anche con il precedente di questo Tribunale rappresentato dalla sentenza in forma semplificata 317/2013, con cui è stato accolto un analogo ricorso basato sul minimo scostamento del reddito dimostrato, rispetto a quello richiesto dalla legge;
Ravvisata l’opportunità di disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la particolarità della materia in cui si controverte e la natura interpretativa della questione dedotta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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