Emersione 2012, fatti imputabili al datore non impediscono la regolarizzazione del lavoratore
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 759/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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La novella del 2013 è venuta a sancire la correttezza di quell’orientamento giurisprudenziale formatosi già sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (c.d. sanatoria delle colf e dei badanti). Come è noto, infatti, il giudice amministrativo, anche in sede cautelare, conr riferimento alla sanatoria 2009, aveva già anticipato il contenuto della novella del DL 76/2013.
E poiché anche nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (vedasi la motivazione del provvedimento impugnato), il ricorrente ha diritto quantomeno, in assenza di ulteriori elementi ostativi che le competenti amministrazioni avranno cura di accertare in sede di riapertura del procedimento, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Laddove invece il sig. Xxxx dovesse dimostrare di svolgere attività lavorativa stabile, l’amministrazione gli rilascerà un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario (vedasi art. 5, comma 11-ter, D.Lgs. n. 109/2012).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2013, proposto da:
Shahid Ullah, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona Sportello Unico per l'Immigrazione, non costituito;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento datato 21/3/2013 prot. n. P-AN/L/N/2012/100693 con il quale lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Ancona ha rigettato la dichiarazione di emersione presentata a favore del ricorrente dal sig. Giustino Agostinelli e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorso è fondato e, venendo in evidenza solo questioni di diritto, il giudizio può essere definito in questa sede con sentenza resa in forma immediata. La presente controversia è del tutto simile a quelle decise dal Tribunale con le recenti sentenze 23/10/2013, nn. 714-718, relative alla medesima vicenda sostanziale, visto che tutti i cittadini extracomunitari coinvolti nei predetti giudizi (come anche l’odierno ricorrente) lavoravano irregolarmente alle dipendenze del medesimo imprenditore agricolo e che il S.U.I. ha rigettato le dichiarazioni di emersione con la stessa motivazione;
- nelle predette sentenze, il Tribunale ha avuto modo di evidenziare che:
“….va premesso che il ricorso in trattazione è stato proposto in un momento in cui era in vigore la versione originaria dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 e che, per tale ragione, la maggior parte delle censure sono formulate, più che nei riguardi del concreto modus operandi posto in essere dall’intimato Sportello Unico per l’Immigrazione, nei confronti della norma (di cui viene evidenziata la formulazione del tutto “sbilanciata” in favore del datore di lavoro che presenta la domanda di emersione, mentre la posizione del lavoratore è quasi del tutto irrilevante). Peraltro, con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, il Legislatore è intervenuto ad integrare l’art. 5 proprio nel senso patrocinato in ricorso. Il comma 11-bis prevede infatti che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione…”;
- la novella del 2013 è venuta a sancire la correttezza di quell’orientamento giurisprudenziale formatosi già sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (c.d. sanatoria delle colf e dei badanti). Come è noto, infatti, il giudice amministrativo, anche in sede cautelare (ex plurimis, TAR Marche, ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, pronunciate nel ricorso n. 368/2012 R.G.), con riferimento alla sanatoria del 2009 aveva già anticipato il contenuto della novella di cui al D.L. n. 76/2013, stabilendo che il rigetto della domanda di emersione per fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (ad esempio, mancata presentazione presso il S.U.I. per la verifica della documentazione e/o mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno) non dovesse ridondare a carico del lavoratore, il quale aveva quindi diritto quantomeno al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- e poiché anche nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (vedasi la motivazione del provvedimento impugnato), il ricorrente ha diritto quantomeno, in assenza di ulteriori elementi ostativi che le competenti amministrazioni avranno cura di accertare in sede di riapertura del procedimento, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Laddove invece il sig. Sebti dovesse dimostrare di svolgere attività lavorativa stabile, l’amministrazione gli rilascerà un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ordinario (vedasi art. 5, comma 11-ter, D.Lgs. n. 109/2012);
- le altre censure sono infondate o assorbite dall’accoglimento del principale motivo di ricorso;
- il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e ordine al S.U.I. di rinnovare il procedimento nei sensi suindicati.
Le spese di giudizio vanno però compensate, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato in epoca antecedente la novella di cui al D.L. n. 76/2013….”;
- come detto, stante l’eadem ratio, anche il presente ricorso va accolto, con conseguente ordine al S.U.I. di riaprire il procedimento di emersione nei confronti del sig. Ullah Shahid nei sensi summenzionati.
Anche in questo caso le spese di giudizio vanno compensate, visto che il provvedimento impugnato è stato adottato in epoca antecedente la novella di cui al D.L. n. 76/2013.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Giovanni Ruiu, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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