Emersione 2012, fatti imputabili al datore non impediscono la regolarizzazione del lavoratore
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 758/2013 del 24/10/2013
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Anche in questo caso assume rilevanza la novella intervenuta con il D.L. n. 76/2013, che integrava, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, il citato art. 5 proprio nel senso patrocinato con l’ultimo motivo di ricorso volto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di emersione non giunge a buon fine per cause non imputabili al lavoratore.
Il comma 11-bis prevede, infatti, che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione…”.
La novella del 2013 ha quindi recepito l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (cfr. ex plurimis, TAR Marche, ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, con riferimento alla sanatoria del 2009).
Nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (cfr. motivazione del provvedimento impugnato), per cui il ricorrente, in qualità di lavoratore in nero ormai venuto allo scoperto, ha diritto, quantomeno, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi (diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro) che le competenti amministrazioni dovranno accertare in sede di riapertura del procedimento.
Laddove invece il lavoratore ricorrente dovesse dimostrare di svolgere attività lavorativa stabile, l’amministrazione gli rilascerà un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. art. 5 comma 11-ter D.Lgs. n. 109/2012).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2013, proposto da:
Anwar Hossain, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cognini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
U.T.G. - Prefettura di Ancona Sportello Unico Immigrazione; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del provvedimento datato 20.3.2013 e rubricato al n.Prot.P-AN/l/2012/100692 con il quale lo Sportello Unico per l'immigrazione di Ancona ha rigettato la dichiarazione di emersione presentata a favore del ricorrente dal sig. Giustino Agostinelli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato è può essere definito con sentenza in forma semplificata trattandosi di fattispecie analoga ad altre recentemente trattate da questo Tribunale con riferimento alle istanze di emersione dal lavoro irregolare presentate, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, dal Sig. Agostinelli Giustino (cfr., tra le altre, TAR Marche 23.10.2013 nn. da 707 a 712 e da 714 a 718).
Anche in questo caso assume rilevanza la novella intervenuta con il D.L. n. 76/2013, convertito in L. n. 99/2013, che integrava, dopo l’adozione del provvedimento impugnato, il citato art. 5 proprio nel senso patrocinato con l’ultimo motivo di ricorso volto all’ottenimento di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la procedura di emersione non giunge a buon fine per cause non imputabili al lavoratore.
Il comma 11-bis prevede, infatti, che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione…”.
La novella del 2013 ha quindi recepito l’orientamento giurisprudenziale già formatosi sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (cfr. ex plurimis, TAR Marche, ord. n. 323/2012 e successiva sentenza n. 521/2013, con riferimento alla sanatoria del 2009).
Nel caso in esame il rigetto della domanda di emersione è dovuto a fatti ascrivibili unicamente al datore di lavoro (cfr. motivazione del provvedimento impugnato), per cui il ricorrente, in qualità di lavoratore in nero ormai venuto allo scoperto, ha diritto, quantomeno, al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora non sussistano ulteriori elementi ostativi (diversi da quelli riguardanti esclusivamente il datore di lavoro) che le competenti amministrazioni dovranno accertare in sede di riapertura del procedimento.
Laddove invece il lavoratore ricorrente dovesse dimostrare di svolgere attività lavorativa stabile, l’amministrazione gli rilascerà un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. art. 5 comma 11-ter D.Lgs. n. 109/2012).
Le restanti censure restano assorbite.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e ordine al S.U.I. di rinnovare il procedimento nei termini suindicati.
Le spese di giudizio vanno tuttavia compensate, poiché il diniego veniva adottato in epoca antecedente la novella di cui al D.L. n.76/2013.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Giovanni Ruiu, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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