La novella del 2013 è venuta a sancire la correttezza di quell’orientamento giurisprudenziale formatosi già sull’analoga disposizione contenuta nell’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (c.d. sanatoria delle colf e dei badanti). Come è noto, infatti, il giudice amministrativo, anche in sede cautelare, con riferimento alla sanatoria del 2009 aveva anticipato il contenuto della novella del DL 76/2013.