L’art. 5 al comma 11-bis prevede, infatti, che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, e del requisito della presenza al 31/12/2011, al lavoratore viene rilasciato un pds per attesa occupazione".