Emersione 2012 - Diniego per inesistenza del rapporto di lavoro: la motivazione non può essere generica
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 180/2014 del 23/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 76 volte dal 18/09/2014
Il diniego motivato “Dall’analisi della documentazione agli atti di questo ufficio emerge che il rapporto di lavoro dichiarato in sede di emersione era inesistente" si fonda su una motivazione del tutto generica. Al riguardo, anche qualora ricorressero i presupposti per la motivazione sintetica, devono comunque essere esternati i presupposti della decisione che caratterizzano la fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2014, proposto da:
Rizwan Adil, rappresentato e difeso dall'avv. Consuelo Feroci, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per la Immigrazione di Ancona, prot. n. P-AN/L/N/2012/100808 in data 30.09.2013 e atti connessi del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Viene impugnato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012 presentata in favore dell’odierno ricorrente.
Detto provvedimento si basa, per relationem, sulla seguente motivazione espressa dalla Questura di Ancona: “Questo ufficio ha rilasciato parere negativo tenuto conto che dagli accertamenti esperiti è risultato inesistente il rapporto di lavoro”.
Attraverso due articolati motivi, viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per omessa motivazione riguardo agli elementi da cui l’Amministrazione ha dedotto l’insussistenza del rapporto di lavoro (che viene comunque negata dal ricorrente per le ragioni già evidenziate alla stessa in sede istruttoria) e per mancata corrispondenza tra il preavviso di rigetto dell’8.2.2013 ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990 (basato sulla insufficienza del reddito) e il provvedimento conclusivo (basato sulla pretesa insussistenza del rapporto di lavoro).
2. Il primo profilo di doglianza è fondato.
Questo Tribunale si è già pronunciato su fattispecie analoga, concernente le procedure di emersione di cui all’art. 1-ter della Legge n. 102/2009, ritenendo illegittimo il diniego motivato come di seguito: “Dall’analisi della documentazione agli atti di questo ufficio emerge che il rapporto di lavoro dichiarato in sede di emersione era inesistente. Si esprime parere negativo” (cfr. TAR Marche 11.7.2013 n. 558 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il diniego impugnato in questa sede si fonda su una motivazione sostanzialmente identica e del tutto generica, per cui il Collegio non intravede ragioni per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in precedenza.
Al riguardo va ulteriormente rimarcato che anche qualora ricorressero i presupposti (non indicati nel provvedimento) per la motivazione sintetica disciplinata dall’art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 (secondo cui “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”), devono comunque essere esternati i presupposti della decisione (fattuali) che caratterizzano la fattispecie e la differenziano dalle altre.
In questo caso viene dedotta l’insussistenza del presupposto di fatto che legittima l’istanza di emersione (cioè l’esistenza del regolarizzando rapporto di lavoro), per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno specificare quale sono gli elementi (di fatto), emersi a seguito degli accertamenti effettuati, che negano l’esistenza di tale presupposto.
Ciò anche per garantire l’esercizio del pieno diritto di difesa.
Peraltro va osservato che l’art. 5 comma 11-bis del D.Lgs. n. 109/2012 fornisce precise indicazioni su come dimostrare (da parte dell’interessato) la sussistenza del rapporto di lavoro, ovvero attraverso la prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui al comma 5 e della presenza al 31.12.2011 di cui al comma 1.
Qualora l’Amministrazione rilevi elementi di prova che contrastano con quanto sopra, è quindi tenuta ad evidenziarli nel provvedimento, affinché l’interessato possa dedurre le eventuali contestazioni (e controprove) con maggiore cognizione di causa.
La fondatezza del primo motivo assorbe l’ulteriore censura riguardo alla mancata corrispondenza tra il preavviso di rigetto dell’8.2.2013 e il provvedimento conclusivo. In assenza di ulteriori preavvisi, la censura sarebbe certamente fondata, ma dall’accoglimento dell’odierno ricorso consegue la riapertura del procedimento e l’obbligo di riesame da parte dell’Amministrazione procedente (quantomeno per integrare la motivazione qui considerata carente). In tale sede il ricorrente potrà esercitare, se lo ritiene, i propri diritti partecipativi, estraendo copia degli atti istruttori e fornendo elementi per confutarne le risultanze.
3. Le spese di giudizio possono, tuttavia, essere compensate considerata la particolarità della vicenda ancora non del tutto chiarita sotto il profilo fattuale.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego oggetto di gravame.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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