Emersione 2009 - la segnalazione Schengen è irrilevante se risale a più di 5 anni fa
TAR Lombardia, sez. Brescia, sent. n. 341/2014 del 02/04/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 202 volte dal 14/05/2014
Nessuna segnalazione può ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati aderenti alla convenzione Schengen, se essa non sia completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorità che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilità.
Al contempo non va sottovalutato il nuovo dato normativo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 286/98 alla luce del D.L. 89/2011 conv. in L. 129/2011 (in attuazione della direttiva 2008/115/Ce), per cui gli stranieri espulsi non possono fare reingresso in Italia per un periodo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni (salva una valutazione di pericolosità sociale).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2013, proposto da:
Richard Eshun, rappresentato e difeso dall'avv.to Claudia Pedrini, con domicilio ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Carlo Zima n. 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Brescia, Via S. Caterina n. 6;
per l'annullamento
DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 25/10/2010, DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Prefetto di Brescia ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare del ricorrente, adducendo quale motivo ostativo la segnalazione in banca dati S.I.S. – effettuata il 7/6/2004 a cura delle autorità tedesche – che renderebbe il Sig. Eshun Richard inammissibile nello spazio Schengen.
Con il ricorso all’esame, il cittadino ghanese impugna l’atto sfavorevole in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:
a) Carenza di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 comma 2 della L. 241/90 e dell’art. 1-ter comma 13 lett. a) del D. Lgs. 102/2009, in quanto non sono state indicate le ragioni giustificatrici dell’inserimento del nome del ricorrente in banca dati, circostanza che ha impedito di effettuare la dovuta valutazione di pericolosità sociale;
b) Violazione del D.L. 89/2011 conv. in L. 129/2011 in attuazione della direttiva 2008/115/CE, che ha ridotto a 5 anni il termine massimo di durata del divieto di reingresso, per i cittadini espulsi, sul territorio dei paesi dell’Unione europea, visto che dall’inserimento della segnalazione sono decorsi ben 9 anni.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 446, depositata il 4/9/2013 presso la Segreteria della Sezione, questo Tribunale ha motivatamente accolto, ai fini di un riesame, la domanda cautelare.
La Prefettura ha riferito di aver medio tempore ri-avviato il procedimento, con la convocazione delle parti per il 21/2/2014.
Il gravame è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito esplicitate.
1. Come già evidenziato nel provvedimento che ha accordato la misura cautelare, secondo una parte, ancorchè minoritaria, della giurisprudenza nessuna segnalazione può ritenersi sufficiente e quindi opponibile agli Stati aderenti alla convenzione Schengen, e comunque non in sede di controllo di legittimità dell'azione dell'amministrazione, se essa non sia completa di tutti gli elementi utili per individuare il provvedimento sottostante, tra cui il tempo, il luogo, l'autorità che lo ha adottato ed i motivi della dichiarazione di inammissibilità (T.A.R. Piemonte, sez. II – 18/1/2013 n. 73). Anche il Collegio è dell’opinione che l'autorità competente abbia quindi l'obbligo di verificare, in presenza di una segnalazione, l'origine e la natura dell'evento che ne costituisce il presupposto di fatto e di esplicitare tali elementi nel provvedimento finale.
2. In verità, presso l’organo di appello, a un orientamento più rigoroso (Consiglio di Stato, sez. III – 31/5/2013 n. 2978; Consiglio di Stato, sez. III – 25/3/2013 n. 1657) si affianca un indirizzo che esige una motivazione della reiezione dell’istanza, basata su ragioni oggettive e concrete (Consiglio di Stato, sez. V – 31/5/2011 n. 3272). Ad ogni modo, anche coloro i quali assumono la valenza automaticamente ostativa della segnalazione, quale che ne sia la ragione ai sensi del par. 96 della stessa Convenzione, ritengono che ove l’amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa debba rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della segnalazione stessa (T.A.R. Toscana, sez. III – 1/8/2013 n. 1207; T.A.R. Veneto, sez. III – 10/5/2012 n. 664).
3. La fattispecie all’esame si caratterizza per una segnalazione risalente e priva dell’indicazione della data di scadenza e in un caso parzialmente analogo la Sezione (sentenza 28/8/2013 n. 741) ha ritenuto “… indispensabile una valutazione attuale della pericolosità sociale e una rinnovata consultazione con il paese aderente all’accordo … per vagliare una possibile revisione della segnalazione (laddove sia ancora efficace)”. Al contempo non va sottovalutato il nuovo dato normativo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 286/98 alla luce del D.L. 89/2011 conv. in L. 129/2011 (in attuazione della direttiva 2008/115/Ce), per cui gli stranieri espulsi non possono fare reingresso in Italia per un periodo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni (salva una valutazione di pericolosità sociale).
4. L’amministrazione è tenuta dunque a prendere in considerazione le circostanze sopra riferite e a ri-pronunciarsi – previa ulteriore attività istruttoria (alla quale l’amministrazione ha già dato impulso) – sulla domanda di regolarizzazione presentata (cfr. per un precedente analogo, sentenza breve Sezione 16/1/2014 n. 39).
In definitiva la domanda giudiziale avanzata merita accoglimento nel senso appena esposto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, dato che la segnalazione risultava ancora operativa alla data di presentazione dell’istanza e alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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