Emersione 2009, la condanna per detenzione di stupefacenti è diversa da quella per spaccio (e non impedisce la regolarizzazione)
TAR Emilia Romagna, sezione prima, sent. n. 551/2014 del 22/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il diniego veniva motivato con la pericolosità sociale dello straniero (“…rappresenta una concreta ed attuale minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato …”),alla luce della condanna per “spaccio di sostanze stupefacenti”, della segnalazione per ubriachezza e dell’arresto per “furto aggravato in concorso con un connazionale”, episodi che si sarebbero aggiunti ad una pregressa condanna penale.
Si presenta fondata, ed assorbente delle altre, la censura incentrata sulla carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, istituto di partecipazione procedimentale che avrebbe consentito allo straniero di rendere edotta l’Amministrazione di tutti gli elementi utili ad una compiuta valutazione di pericolosità sociale del soggetto, ed in particolare avrebbe impedito che venisse assunta a riferimento del provvedimento di diniego una condanna penale per “spaccio di sostanze stupefacenti” che era in realtà una condanna per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” (come si evince dall’esibito provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 30 gennaio 2014), differenza evidentemente di non poco conto in sede di giudizio complessivo sulla condotta dello straniero.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso n. 415 del 2014 proposto da Mohammed Brija e Youssef Brija, rappresentati e difesi dall’avv. Paola Iovane e dall’avv. Maria Visconte, e presso le stesse elettivamente domiciliati in Bologna, via Nazario Sauro n. 28/G;
contro
l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
Ministero dell’Interno;
per l'annullamento
del decreto prot. n. P-BO/L/N/2009/103493 del 22 gennaio 2014, con cui lo Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna ha respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare di collaboratore domestico presentata, ai sensi della legge n. 102 del 2009, dal sig. Mohammed Brija (datore di lavoro) in favore del cittadino straniero Youssef Brija (di nazionalità marocchina).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna;
Vista l’istanza cautelare dei ricorrenti;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2014 i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella Camera di Consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con decreto prot. n. P-BO/L/N/2009/103493 del 22 gennaio 2014 lo Sportello unico per l’immigrazione presso l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna respingeva l’istanza di emersione del lavoro irregolare di collaboratore domestico presentata, ai sensi della legge n. 102 del 2009, dal sig. Mohammed Brija (datore di lavoro) in favore del cittadino straniero Youssef Brija (di nazionalità marocchina);
che il diniego veniva motivato con la pericolosità sociale dello straniero (“…rappresenta una concreta ed attuale minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato …”), alla luce della condanna per “spaccio di sostanze stupefacenti”, della segnalazione per ubriachezza e dell’arresto per “furto aggravato in concorso con un connazionale”, episodi che si sarebbero aggiunti ad una pregressa condanna penale;
che i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio, lamentando la carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, nonché l’insufficiente e inadeguata valutazione – sotto più profili – della complessiva posizione dello straniero (situazione familiare, durata del soggiorno, radicamento sociale e lavorativo) anche in ragione della sopraggiunta ammissione alla detenzione domiciliare;
che si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di Bologna, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;
che alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2014 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che si presenta fondata, ed assorbente delle altre, la censura incentrata sulla carenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, istituto di partecipazione procedimentale che avrebbe consentito allo straniero di rendere edotta l’Amministrazione di tutti gli elementi utili ad una compiuta valutazione di pericolosità sociale del soggetto, ed in particolare avrebbe impedito che venisse assunta a riferimento del provvedimento di diniego una condanna penale per “spaccio di sostanze stupefacenti” che era in realtà una condanna per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti” (come si evince dall’esibito provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 30 gennaio 2014), differenza evidentemente di non poco conto in sede di giudizio complessivo sulla condotta dello straniero;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e necessità di motivato riesame della posizione del sig. Youssef Brija (riesame che dovrà analiticamente vagliare l’interezza degli elementi acquisiti dall’Amministrazione e trarne conclusioni ben ponderate), previa dettagliata comunicazione all’interessato dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
Considerato, in definitiva, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;
che le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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