Emersione 2009, l'inosservanza di decreto di espulsione non è più reato, quindi non è più ostativa alla regolarizzazione
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 1472/2014 del 15/05/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 90 volte dal 08/04/2015
Il reato la cui commissione è contestata al ricorrente è quello di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 286/98 (violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato), ma tale reato non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE.
Con la conseguenza che tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del “tempus regit actum” esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 10 maggio 2011 n. 8; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-04-2014, n. 3575).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2011, proposto da:
Moussa Messaoudi, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Caruso, con domicilio eletto presso Antonella Cittadino in Catania, via Firenze, 20;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento del Prefetto della Provincia di Siracusa - Sportello Unico per l'Immigrazione che ha rigettato la domanda di emersione presentata ai sensi della L. 102 del 3 agosto 2009 dal datore di lavoro domestico, per l’esistenza di una condanna ostativa ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/09, nonché di tutti gli atti presupposti e collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2014 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, per il tramite del proprio datore di lavoro instaurava la procedura di emersione da lavoro irregolare ex L. 102/09 per cittadini extracomunitari presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione di Siracusa.
La Questura di Siracusa esprimeva parere negativo, rilevando l’esistenza di una condanna ostativa ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c) L. 102/09.
Sulla scorta di detto parere negativo, lo Sportello Unico per l’immigrazione presso la Prefettura di Siracusa emetteva provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione inoltrata nell’interesse del ricorrente.
Da cio’ il ricorso in esame con il quale vengono proposte le seguenti censure.
1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1-ter, comma 13, lett. c), della L. 102/09 e dell’art. 14, comma 5 quater D.Lgs. 286/98 - eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione di Direttiva Comunitaria – difetto di motivazione.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis legge 241/90 - eccesso di potere per sviamento – difetto di motivazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata avversando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla Pubblica Udienza del 15-5-14 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato e da accogliere.
Invero il reato la cui commissione è contestata al ricorrente è quello di cui all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 286/98 (violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato), ma tale reato non è più compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla direttiva 2008/115/CE, e pertanto la sopravvenienza normativa di matrice comunitaria, di immediata applicazione negli Stati membri posto che è inutilmente decorso il termine fissato per il recepimento da parte dello Stato Italiano, ha prodotto l’abolizione del reato previsto dalla disposizione sopra citata, con efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 2 del codice penale, con la conseguenza che tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato, in quanto il principio del “tempus regit actum” esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l’atto inerisce sia irretrattabilmente definito, e, conseguentemente, diventi insensibile ai successivi mutamenti della normativa di riferimento (cfr. Cons. St., Ad. Pl., 10 maggio 2011 n. 8; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 01-04-2014, n. 3575).
In conclusione il ricorso in esame va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Si ravvisano valide ragioni, anche in relazione alla natura della controversia e all’esito della stessa per compensare tra le parti le spese di giudizio. Resta confermata la condanna alle spese disposta a favore del ricorrente con Ordinanza n. 824/11 che ha accolto la richiesta cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
-Accoglie il ricorso in epigrafe.
- Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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