E' sufficiente la dichiarazione di ospitalità, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, anche se non c'è residenza
TAR Lombardia, Sezione Seconda, Sentenza del 6 maggio 2013, n. 411
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 4415 volte dal 13/06/2013
Va annullato il provvedimento, col quale la Questura ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivandolo sulla mancanza del requisito della residenza anagrafica. Nel caso in discussione, il ricorrente dispone, infatti, di una stabile dimora grazie alla dichiarazione di ospitalità rilasciata dal suo datore di lavoro. Non vi è quindi un comportamento che possa far sospettare l’intenzione di perseguire obiettivi illeciti quali l’irreperibilità o la sottrazione ai controlli. La dichiarazione di ospitalità, a favore di uno straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è un presupposto sufficiente per ottenere la residenza anagrafica. Naturalmente, vista la particolarità di questa situazione alloggiativa, i relativi controlli da parte degli uffici comunali dovranno essere accurati, e mirati anche alla verifica del sottostante rapporto di lavoro. Analoghi accertamenti possono essere svolti ex post dalla Questura una volta che gli uffici comunali abbiano disposto l’iscrizione anagrafica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[…]
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Mantova [...] con il quale è stato negato il rinnovo per permesso di soggiorno;
[…]
Considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Questura di Mantova con decreto del 17 ottobre 2012 ha negato al ricorrente il rinnovo per permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fonda sulla mancanza del requisito della residenza anagrafica ex art. 6 commi 7 e 8 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286.
2. In effetti, il ricorrente nella domanda di rinnovo ha dichiarato di essere residente nel Comune di [..] , mentre l’Ufficio Anagrafe del suddetto Comune ha certificato che tale circostanza non corrisponde alla realtà e che il ricorrente è sconosciuto all’anagrafe.
3. Contro il diniego, il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 3 gennaio 2013 e depositato il 4 gennaio 2013. Nel ricorso si evidenzia che la dimora abituale del ricorrente si trova proprio all’indirizzo indicato, dove risiede il connazionale e datore di lavoro. Sono allegati a sostegno di questa affermazione (i) la dichiarazione di ospitalità sottoscritta dal datore di lavoro e presentata al sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza in data 16 aprile 2012, e (ii) il CUD 2012 del ricorrente e alcune buste paga del 2012.
[…]
5. Sulle questioni sollevate dalle parti si possono svolgere le seguenti considerazioni:
(a) in base all’art. 6 comma 7 del Dlgs. 286/1998 sugli stranieri regolarmente soggiornanti incombe l’obbligo di comunicare le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle medesime condizioni dei cittadini italiani. Tale adempimento è essenziale per consentire un’ordinata gestione del soggiorno da parte delle autorità preposte;
(b) il mancato rispetto delle formalità a cui la predetta norma fa rinvio non costituisce una causa automatica di perdita del titolo di soggiorno, ma rappresenta il presupposto per una valutazione complessiva della situazione del cittadino straniero. Se da questa valutazione emerge con ragionevole sicurezza che l’interessato ha cercato di sottrarsi in modo sistematico al dovere di acquisire una residenza stabile, diventa fondato il sospetto che un simile comportamento nasconda una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e di conseguenza risulta legittimo, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Dlgs. 286/1998, il diniego di rinnovo del titolo di soggiorno;
(c) quando però non si possa qualificare in questo senso il comportamento del cittadino straniero, si ricade nell’ambito delle irregolarità amministrative sanabili, che in base all’art. 5 comma 5 del Dlgs. 286/1998 consentono alle autorità di pubblica sicurezza di fissare un termine per la regolarizzazione ma non sono sufficienti da sole a giustificare la perdita del titolo di soggiorno e l’espulsione;
(d) il caso in esame rientra nella categoria delle irregolarità amministrative sanabili. Il ricorrente dispone, infatti, di una stabile dimora grazie alla dichiarazione di ospitalità rilasciata dal suo datore di lavoro. Non vi è quindi un comportamento che possa far sospettare l’intenzione di perseguire obiettivi illeciti quali l’irreperibilità o la sottrazione ai controlli;
(e) la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 del Dlgs. 286/1998, a favore di uno straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è un presupposto sufficiente per ottenere la residenza anagrafica. Naturalmente, vista la particolarità di questa situazione alloggiativa, i relativi controlli da parte degli uffici comunali dovranno essere accurati, e mirati anche alla verifica del sottostante rapporto di lavoro. Analoghi accertamenti possono essere svolti ex post dalla Questura una volta che gli uffici comunali abbiano disposto l’iscrizione anagrafica.
6. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato. Come precisato sopra, la Questura può fissare un termine al ricorrente per regolarizzare la situazione anagrafica, e conserva ulteriori poteri di verifica.
[…]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso come precisato in motivazione. […]
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 […]
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 6 MAGGIO 2013
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