É illegittimo il diniego, opposto alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato, fatto discendere dall’Amministrazione sull’assenza della normativa a supporto. L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente consente la conversione di tali permessi di soggiorno per l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione, tuttavia non può interpretarsi, come operato dall’Amministrazione, nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Rimane, comunque, fermo l’obbligo di verificare la sussistenza delle quote d’ingresso consentite per la categoria del permesso in esame, da effettuarsi a cura dello Sportello Unico.