Domanda di rinnovo, l'attesa non può essere infinita
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 46/2014 del 09/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 105 volte dal 10/09/2014
L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è rimasta inesitata ben oltre il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 5, comma nono, del d.lgs. n° 286/1998. L’inerzia serbata dall’amministrazione è, quindi, illegittima.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 717 del 2013, proposto da:
Mohammad Jamil, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno; Questura di Ascoli Piceno;
per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 e udito il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, è stata domandata la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata in data 8 marzo 2013.
L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2013, sentito il difensore del ricorrente, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso dev’essere accolto per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
L’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è rimasta inesitata ben oltre il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 5, comma nono, del d.lgs. n° 286/1998.
L’inerzia serbata dall’amministrazione è, quindi, illegittima e, conseguentemente, dev’essere accolta la domanda volta ad ottenere l’ordine alla P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto, di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Il ricorrente non ha domandato l’accertamento della fondatezza della pretesa, di talchè, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’ordine giudiziale impartito non può che essere limitato alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il ricorso, dev’essere, pertanto, accolto, nei limiti dell’ordine all’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto, di accoglimento o di rigetto dell’istanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate per i principi di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Questura di Ascoli Piceno di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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