La Corte di  Appello di Venezia, con il decreto in commento, si è pronunciata sulla questione relativa all'estensione, anche ai familiari dello straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98), del diritto a conseguire tale permesso, anche se gli stessi non posseggano di per sè il requisito di soggiorno regolare in Italia di almeno 5 anni. Per lo più le questure italiane non riconoscono tale diritto, nonostante l'art. 9, comma 1, della citata legge, non lasci molto spazio all'interpretazione: “Lo straniero, in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lett. b) e di un alloggio idoneo secondo i parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica…., può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1". Il diniego viene solitamente motivato riferendosi al preambolo n. 6 della direttiva comunitaria n. 109/2003, che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro  pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status. Tuttavia, la Corte di Appello veneta ha ricordato che la stessa direttiva fa espressamente salve le condizioni più favorevoli eventualmente previste dalla legislazione nazionale; sicchè il citato art. 9, comma 1, va interpretato quale legittima disposizione di favore per i familiari di stranieri (aventi questi ultimi di per sè le carte in regola per accedere al permesso "lungo"), che deroghi per essi al requisito della "anzianità residenziale". Per altro verso, si osserva che il Regolamento di Attuazione del Testo Unico Immigrazione (DPR 394/99) non prevedrebbe la tipologia del permesso di soggiorno "lungo" in favore dei familiari di stranieri già titolari di (o aventi diritto a) permesso di soggiorno "lungo": sul punto, la Corte ha ribattuto che il detto Regolamento non è mai stato aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 (che ha recepito la citata direttiva n. 109/2003), a differenza di quanto espressamente previsto in tal senso: ciò che ha creato un evidente problema di mancato coordinamento con la norma  di cui all’art. 9 comma 1 del d.lgs. n. 286/98.