Effettivamente, ai sensi dell’art. 4 comma 6 e 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998, la precedente espulsione è, in astratto, ostativa al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno. Sennonché, l’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 fa espressamente salvo il sopraggiungere di nuovi elementi che ne consentano il rilascio.