Conversione del p.d.s. per lavoro stagionale in subordinato - decorrenza validità di pds stagionale parte da firma contratto di soggiorno, non da ingresso
T.A.R. Veneto, sezione terza, sent. n. 490/2015 del 23/04/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Sul punto è dirimente constatare come il provvedimento impugnato si limiti ad affermare genericamente di aver preso in esame il contesto lavorativo e familiare del ricorrente, affermazione che, risultando priva di riferimenti concreti, appare introdurre una clausola di stile che non consente di comprendere le ragioni a fondamento del provvedimento.
Lo stesso ricorrente risiede in Italia unitamente alla sua famiglia e lavora come dipendente, circostanze queste ultime che non solo avrebbero richiesto un più intenso onere motivazionale, ma che, nel contempo, non consentono di comprendere a quale delle categorie tipizzate dall’art. 1 del D.Lgs. 159/2011 si sia inteso far riferimento nell’emanare il provvedimento impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2014, proposto da:
Ranjit Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
U.T.G. - Prefettura di Verona, Questura di Verona;
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso stagionale notificato in data 30/09/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Sig. Singh Ranjit ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso stagionale notificato in data 30/09/2014.
A tal fine si era evidenziato che lo stesso ricorrente era entrato, per la seconda volta, in Italia con regolare visto a seguito di nulla osta al lavoro stagionale.
A seguito di ciò lo stesso ricorrente aveva provveduto a sottoscrivere il contratto di soggiorno e ad inviare alla Questura di Verona la richiesta di rilascio del permesso stagionale e, successivamente e in data 20/06/2013, a trasmettere la richiesta di conversione del permesso stagionale e veniva foto-segnalato il 10/06/2013.
In data 17/12/2013 la Prefettura di Verona comunicava l’avvio del procedimento di diniego alla conversione al quale seguiva, in data 30/09/2014, la notifica del rigetto della domanda di conversione, provvedimento motivato in considerazione del fatto che l’attuale ricorrente non avrebbe esibito il permesso di soggiorno di lavoro stagionale valido al momento della domanda di conversione.
Nell’impugnare i provvedimenti in epigrafe citati si sosteneva, con un unico motivo, la violazione dell’art. 24 co.3 del D.Lgs. 286/98, dell’art. 38 co.1 e 7 del Dpr 394/99, dell’art. 5 co. 3 bis e dell’art. 24 co. 3 bis del D.Lgs.286/98.
A parere del ricorrente l’Amministrazione avrebbe fatto decorrere, erroneamente, la validità del permesso stagionale dalla data di ingresso in Italia e, quindi, non dalla sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro.
Ne conseguirebbe che alla data di invio della domanda di conversione (20/06/2013) il ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, sarebbe stato in possesso dei requisiti per ottenere la conversione del permesso stagionale.
Nel ricorso così proposto si costituiva il Ministero dell’Interno, per il tramite dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo una pronuncia di rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla camera di Consiglio del 22 Gennaio 2015 questo Tribunale, con ordinanza n. 38/15, sospendeva il provvedimento impugnato, rinviando la discussione del merito al 23 Aprile 2015, udienza quest’ultima nell’ambito della quale il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
E’, infatti, dirimente constatare come l’Amministrazione non abbia correttamente applicato l’art. 5 comma 3 bis del D.Lgs. 286/1998 nella parte in cui prevede che “il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno ..”.
Analogamente l’art. 38 (Accesso al lavoro stagionale) del D.P.R. 31/08/1999, n. 394 prevede che “il nullaosta al lavoro stagionale … ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta è rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale”.
La Questura di Verona al contrario, e nel provvedimento di rigetto ora impugnato, fa decorrere la validità del permesso stagionale non dalla data di sottoscrizione del contratto con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma dalla data di ingresso in Italia del ricorrente.
Detta interpretazione è in contrasto non solo con i disposti normativi sopra citati, ma con la stessa finalità del permesso di soggiorno stagionale che, a sua volta, deve essere individuata nello svolgimento dell’attività lavorativa in funzione della quale il visto è stato rilasciato.
Dette conclusioni sono, peraltro, confermate da quell’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 22-11-2011, n. 1726) che ha evidenziato come in materia di immigrazione sussista un legame tendenzialmente indissolubile tra rilascio del permesso di soggiorno e la stipula del contratto di soggiorno sancito dal combinato disposto dell'art. 5, comma 3 bis, e dell' art. 5 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998.
Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso stagionale.
Il Sig. Singh Ranjit sottoscriveva il contratto con il datore di lavoro il 23/05/2013 per una durata di due mesi, circostanza quest’ultima che fa ritenere come il permesso avrebbe dovuto avere validità sino al 23/07/2013 e, ciò, in ossequio al disposto di cui all’art. 5 comma 3 bis sopra citato.
Ne consegue che il mancato rilascio del permesso di soggiorno, unitamente al computo erroneo della durata dello stesso permesso, ha determinato l’Amministrazione nel ritenere inesistente il presupposto per la conversione del permesso stagionale così come richiesto dall’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 286/1998.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 800,00 (ottocento//00) oltre iva e cpa, con rifusione del contributo unificato nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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