Cittadinanza italiana, se il ricorrente vince il processo il Ministero deve pagare le spese
TAR Marche, sezione prima, sent. n. 47/2014 del 09/01/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 136 volte dal 16/09/2014
La ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per l’ottemperanza al giudicato sul provvedimento del Tribunale di Ancona, in data 22 marzo 2013, con il quale il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio instaurato per la concessione della cittadinanza italiana.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 725 del 2013, proposto da:
Carbajal Aliaga Raquel Elisabeth, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Scaloni, Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'ottemperanza al giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo per l’ottemperanza al giudicato sul provvedimento del Tribunale di Ancona, in data 22 marzo 2013, con il quale il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio instaurato per la concessione della cittadinanza italiana.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio alla camera di consiglio del 13 dicembre 2013, depositando una memoria di costituzione ed un documento.
Per principio di diritto dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 del codice del processo amministrativo, soggetto, nel giudizio di ottemperanza, alla dimidiazione di cui all’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo, non riveste carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione della parte sino all’udienza di discussione del ricorso.
Tuttavia, nella fattispecie di costituzione tardiva, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche, ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73, primo comma, del codice del processo amministrativo, dimidiati nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 87, terzo comma, del codice del processo amministrativo.
Per tali ragioni, la costituzione del Ministero dell’Interno è ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio la memoria ed il documento depositati tardivamente, dei quali non può tenersi conto ai fini del decidere.
Pertanto, considerate le deduzioni impugnatorie e gli atti ritualmente depositati in giudizio, dev’essere affermato l’obbligo dell’amministrazione, se ed in quanto non abbia già dato piena esecuzione al giudicato, di ottemperare al provvedimento del Tribunale di Ancona, in data 22 marzo 2013, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
La domanda di condanna, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), del codice del processo amministrativo, al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato non può essere accolta, a ciò ostando le oggettive condizioni economiche in cui versa la P.A. debitrice, nonché la notoria situazione di congiuntura che ha imposto severi tagli alla spesa pubblica.
Le spese del giudizio possono essere compensate, per ragioni equitative.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno, se ed in quanto non abbia già dato piena esecuzione al giudicato, di ottemperare al provvedimento del Tribunale di Ancona del 22 marzo 2013.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri, Presidente FF
Tommaso Capitanio, Consigliere
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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