É accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata che ha ritenuto non ricorrere il requisito della residenza anagrafica sin dalla nascita, va riconosciuto l’acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. Come peraltro riconosciuto in documenti di prassi dell’Amministrazione, non possono imputarsi al minore, nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di questi ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e, quindi, legale) residenza del minore da dimostrare, come nel caso in esame è stato dimostrato, da fatti significativi di una durevole e stabile permanenza nel territorio sin dalla nascita ed inserimento nel tessuto socio-culturale.