Visto per motivi di turismo, illegittimo il rigetto per rischio migratorio se il turista possiede pensione estera e proprietà immobiliari
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, sentenza del 11 giugno 2012, n. 5312
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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E’ nullo il rigetto della richiesta di visto d’ingresso per motivi di turismo, motivato sull’asserito rischio migratorio. A tacere sulla formula di stile, con cui si è preteso opporre il rischio migratorio, l’Amministrazione non ha in alcun modo preso posizione sulle argomentazioni addotte dalla parte, ben in grado di superare il fattore ostativo, quali la presenza in Italia di alcuni figli e la titolarità, nel paese di origine, di redditi da pensione e di diverse proprietà immobiliari.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
[...]
per l'annullamento
avverso provvedimenti emessi dall'ambasciata d'Italia in Manila, con i quali viene rigettata la richiesta di visto d'ingresso ai ricorrenti per motivi di turismo.
[...]
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
Considerato che i ricorrenti impugnano il diniego del visto di ingresso per motivi di turismo loro opposto dall’Ambasciata di Manila, a causa del cd. rischio migratorio;
[...]
che è fondata, con carattere assorbente, la censura di difetto di motivazione;
che, infatti, il rischio migratorio viene desunto con formula di stile, senza tenere in debita considerazione gli elementi che i ricorrenti hanno allegato in senso contrario;
che, in particolare, l’amministrazione ha omesso di motivare in ordine ai seguenti profili: a) la presenza in Italia di alcuni figli dei ricorrenti, tale da rendere non inverosimile lo scopo turistico del viaggio; b) il fatto per cui i ricorrenti sono titolari di reddito da pensione nel paese di origine, ed anche di proprietà immobiliari, sicchè emergono profili di radicamento che l’amministrazione non supera; c) la presenza nelle Filippine di altra parte del nucleo famigliare dei ricorrenti, che rafforza tale radicamento;
che, in particolare, dalla motivazione dell’atto non emergono profili concreti da cui desumere l’intento migratorio;
che neppure è dato comprendere dalla motivazione per quale ragione i ricorrenti sarebbero privi di adeguati mezzi di sussistenza, anche alla luce della somma depositata a tal fine dalla figlia di questi ultimi, di cui si dà atto in ricorso;
che l’atto va perciò annullato;
[..]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato.
[...]
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 [...]
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