STRANIERO - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE - OBBLIGO DI TRADUZIONE – CONDIZIONI. La Corte, in tema di obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 comma settimo del d.lgs n. 286 del 1998), innovando rispetto al proprio precedente indirizzo che riteneva sufficiente la mera attestazione d’impossibilità da parte dell’autorità amministrativa di procedere alla traduzione nella lingua dello straniero, ha stabilito, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell’Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi e il diritto dello straniero ad una informazione effettiva ed immediata relativa all’esercizio del proprio diritto costituzionale di difesa, che l’impossibilità della traduzione possa giustificarsi solo quando l’Amministrazione affermi e il giudice ritenga plausibile l’indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero o l’inidoneità di tale testo alla comunicazione da formulare e, conseguentemente venga attestato che non sia reperibile nell’immediato un traduttore, non potendo essere ignorato che la moltiplicazione esponenziale delle espulsioni, la formazione di flussi migratori stabili per nazionalità ed etnie,e la diffusione delle procedure d’informatizzazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, inducono a ritenere residuale la necessità di una traduzione personalizzata.