La Corte, intervenendo per la prima volta, in sede civile, in ordine all’applicazione della Direttiva 2008/115/CE (cd. Direttiva rimpatri), anche alla luce dell’interpretazione alla medesima fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011, caso El Dridi, (causa C-61/11), ha ritenuto illegittima l’espulsione del cittadino straniero, fondata esclusivamente sull’inottemperanza ad un ordine di allontanamento coattivo, disposta ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del 1998, come modificato, da ultimo, dall’art.1, comma 2 lettera M della legge 15/7/2009 n. 94. Secondo la Corte, il divieto contenuto nella Direttiva, di adottare ordini di allontanamento in via automatica ed immediata correlati alla sola preesistenza di una misura espulsiva, determina l’illegittimità ( e la conseguente disapplicazione ad opera del giudice nazionale) del meccanismo di intimazione immediata con brevissimo termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata solo alla sanzione penale detentiva, previsto dall’art. 14 comma 5 bis e ter del medesimo d.lgs n. 286 del 1998. Pertanto, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della Direttiva, e disapplicando la norma in piena coerenza con le modifiche introdotte dal D.L. 89 del 2011 (convertito nella legge 129 del 2011, n.d.r.) l’espulsione che tragga la sua esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi del citato art. 14 comma 5 bis, deve ritenersi illegittima, anche se l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima.