E’ accolto il ricorso avverso il provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 286/1998, motivato con riferimento al mancato possesso di un permesso di soggiorno da parte del ricorrente straniero ed eseguito nei confronti dello stesso al termine del suo periodo di detenzione. Invero il ricorrente, al termine della carcerazione per il reato di omicidio, era ancora in stato di esecuzione penale, dovendo scontare altresì la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Nei confronti dello stesso, l’Autorità giudiziaria avrebbe dovuto adottare un’espulsione ai sensi degli articoli 200 e 235 del codice penale; l’Autorità amministrativa, invece, non poteva sostituirsi all’Autorità giudiziaria, poiché i provvedimenti di quest’ultima prevalgono su quelli amministrativi.