Sanatoria, il timbro di ingresso sul passaporto vale come prova di presenza
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1339/2014 del 04/12/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 272 volte dal 17/08/2015
Il ricorrente ha esibito un timbro di uscita da New Delhi, apposto sul passaporto il 12/3/2011, accompagnato da un visto valido per 180 giorni. Il timbro di ingresso in Italia a Milano Malpensa non è perfettamente visibile. Ma è elemento meritevole di positiva considerazione, ai fini di un approfondimento dell’effettività della presenza del ricorrente sul volo.
Nella fattispecie il materiale probatorio sottoposto all’amministrazione è anteriore di oltre 6 mesi rispetto al 31/12/2011, e tuttavia l’ampia durata del visto (180) lascia presumere il protrarsi della permanenza sul territorio nazionale, idonea a intercettare il lasso temporale ritenuto dal Collegio suscettibile di apprezzamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1117 del 2014, proposto da:
Harpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Gilardoni, con domicilio eletto presso Massimo Gilardoni in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 109;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 18/8/2014, RECANTE L’ARCHIVIAZIONE DELL’ISTANZA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che la Prefettura di Brescia ha emanato il provvedimento sfavorevole, adducendo quale motivo ostativo la mancata dimostrazione della presenza sul territorio nazionale dal 31/12/2011;
- che l’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 109/2012 – entrato in vigore il 9/8/2012 – statuisce che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea…. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalità stabilite con decreto …. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”;
- che il legislatore esige espressamente, quale requisito di carattere oggettivo, la presenza stabile del lavoratore irregolare sul territorio nazionale (e alle dipendenze di un datore di lavoro) dal 31/12/2011;
Considerato:
- che il ricorrente, al fine di soddisfare l’onere di comprovare la sua presenza in Italia, ha esibito un timbro di uscita da New Delhi, apposto sul passaporto il 12/3/2011, accompagnato da un visto valido per 180 giorni;
- che il timbro di ingresso in Italia a Milano Malpensa non è perfettamente visibile;
- che il predetto elemento è meritevole di positiva considerazione, ai fini di un approfondimento dell’effettività della presenza del ricorrente sul volo predetto, avvalendosi dei dati custoditi presso la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Malpensa;
- che è vero che, sul punto, questo Tribunale ha più volte statuito che la documentazione rassegnata dal ricorrente per attestare la presenza in Italia deve afferire a un periodo ragionevolmente ravvicinato (ordinariamente individuato in 6 mesi) rispetto alla data utile (31/12/2011) indicata dal legislatore (cfr. sentenze Sezione 12/3/2014 n. 242; 18/7/2014 n. 842; 18/7/2014 n. 846);
- che nella fattispecie il materiale probatorio sottoposto all’amministrazione è anteriore di oltre 6 mesi rispetto al 31/12/2011, e tuttavia l’ampia durata del visto (180) lascia presumere il protrarsi della permanenza sul territorio nazionale, idonea a intercettare il lasso temporale ritenuto dal Collegio suscettibile di apprezzamento;
- che in conclusione il ricorso è fondato e merita accoglimento, con obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rivalutazione sopra prescritta, e di approfondire il dubbio (evocato nella relazione del SUI in data 19/11/2014) sull’autenticità del passaporto e sulla sicura riferibilità del medesimo al cittadino indiano ricorrente;
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce dell’obiettivo dubbio insinuato dalla scarsa visibilità del timbro in ingresso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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