Sanatoria, i mancati versamenti dei contributi INPS in un precedente decreto flussi sono un evento non imputabile al lavoratore
TAR Lombardia, sezione Brescia, sent. n. 1262/2014 del 19/11/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 139 volte dal 17/08/2015
I mancati versamenti dei contributi INPS per l’assunzione effettuata con i flussi 2007 e il mancato perfezionamento della procedura avviata con i flussi 2010 integrano eventi imputabili al datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui in ogni caso il lavoratore ricorrente è del tutto estraneo ai rapporti denunciati ovvero instaurati in precedenza.
Dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2014, proposto da:
Azhar Siddiq Abbasi, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Geroldi, con domicilio eletto presso Simonetta Geroldi in Brescia, Via Diaz, 7;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 9/10/2014, RECANTE L’ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che con nota 27/10/2014 il SUI ha esplicitato i fatti ostativi all’accoglimento della domanda di emersione;
- che l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 accorda al lavoratore la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”;
- che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza sopra citata n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che, dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione;
Considerato:
- che i mancati versamenti dei contributi INPS per l’assunzione effettuata con i flussi 2007 e il mancato perfezionamento della procedura avviata con i flussi 2010 integrano eventi imputabili al datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui in ogni caso il lavoratore ricorrente è del tutto estraneo ai rapporti denunciati ovvero instaurati in precedenza (cfr. sentenza Sezione 6/11/2014 n. 1196);
- che in conclusione il ricorso merita accoglimento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce degli elementi appena menzionati;
- che ulteriori accertamenti dovranno essere svolti sulla mancata coincidenza – nel testo della domanda – della residenza del datore e della località di impiego del lavoratore (e dunque si potrà appurare se si tratta di mera svista o di un indizio significativo della “non effettività” del rapporto d’impiego);
- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce della natura interpretativa delle questioni affrontate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente FF
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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