Sanatoria 2012 - spetta il permesso di soggiorno per attesa occupazione, se la regolarizzazione non si perfeziona per colpa del reddito insufficiente del datore
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, sent. n. 118/2015 del 20/01/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il Consiglio di Stato, con sent. n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento che “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro ..., ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il pds per attesa occupazione".
Dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2014, proposto da:
Massod Butt Iqbal, Ikhalq Chaudhry Muhammad, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Furlan, con domicilio eletto presso Antonio Furlan in Brescia, v.le Stazione, 33;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
DEL DECRETO DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 1/10/2014, RECANTE IL DINIEGO SULLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IRREGOLARE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Evidenziato:
- che l’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16/7/2012 n. 109 accorda al lavoratore la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro”;
- che il Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 3451/2014, ha affermato l’illegittimità del provvedimento il quale “…nel respingere la domanda di emersione per incapacità reddituale del datore di lavoro (o, del resto, per qualunque altra causa a lui esclusivamente imputabile), ha omesso di verificare i presupposti di cui al citato art. 5, comma 11-bis, del d. lgs. 109/2012 per rilasciare al lavoratore straniero il permesso di soggiorno per attesa occupazione”;
- che, dunque, secondo il giudice di secondo grado non può negarsi che il lavoratore possa beneficiare del permesso di soggiorno per attesa occupazione anche in tale evenienza, ascrivibile alla condotta del solo datore di lavoro, in mancanza di elementi, concreti, che lascino ritenere l'instaurazione del rapporto del tutto fittizia, quale frutto di un accordo in frode alla legge tra lavoratore e datore di lavoro per ottenere il beneficio dell'emersione;
Considerato:
- che il mancato perfezionamento della procedura avviata con i flussi 2008 integra un evento imputabili al datore di lavoro, e al limite ai soggetti all’epoca impiegati, per cui in ogni caso il lavoratore ricorrente è del tutto estraneo ai rapporti denunciati ovvero instaurati in precedenza (cfr. sentenza Sezione 6/11/2014 n. 1196);
- che, con riguardo all’estensione dell’obbligo di versamento dei contributi ai fini dell’attestazione della veridicità del rapporto, questo Collegio ha ritenuto che la stessa può essere ragionevolmente limitata al contributo forfettario e ai contributi previdenziali per la durata di un semestre (cfr. ordinanza Sezione 12/6/2014 n. 377; sentenza breve 23/10/2014 n. 1115);
- che pertanto detto requisito è soddisfatto, in quanto lo stesso SUI ha attestato la regolarità dei versamenti fino al II° trimestre 2013, mentre d’altro canto il ricorrente riferisce che il datore ha provveduto a corrispondere il quantum dovuto sino al luglio 2014;
- che sul punto appare incongruo penalizzare i lavoratori che hanno reso le proprie prestazioni per un arco temporale abbastanza esteso (superiore a 6 mesi);
- che in conclusione il ricorso merita accoglimento, con obbligo per la Prefettura di riattivare il procedimento e di riesaminare la vicenda alla luce degli elementi appena menzionati;
- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione a corrispondere ai ricorrenti la somma di 1.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mario Mosconi, Consigliere
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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