Sanatoria 2012, se il rapporto di lavoro si interrompe prima della definizione della domanda di emersione non occorre la prova del pagamento dei contributi
T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 1329/2015 del 02/07/2015
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 129 volte dal 17/03/2017
In merito all’interpretazione di tale norma (comma 11 ter) - ovvero se la stessa richieda, o meno, il versamento delle somme a titolo retributivo, contributivo e previdenziale, come invece espressamente previsto per la diversa ipotesi disciplinata al precedente comma 11bis – preme infine segnalare come lo stesso Consiglio di Stato, in sede cautelare, abbia evidenziato che:
In tal modo sembrando così ritenere che, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della definizione della domanda di emersione, non sia necessario il versamento delle somme di cui al comma 5 dell’art. 5, al fine di provare la sussistenza del rapporto di lavoro de quo, tesi condivisa dal Collegio e già adottata da questa Sezione in un precedente simile (Sent. n. 1145/2015).
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