Sanatoria 2012, se il datore di lavoro non paga i contributi INAIL spetta ugualmente il permesso di soggiorno per attesa occupazione
TAR Sicilia, sezione quarta, sent. n. 2673/2014 del 25/09/2014
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
Letto 99 volte dal 02/11/2015
Nella fattispecie in esame, appare evidente che il motivo ostativo alla regolarizzazione del lavoro irregolare sia imputabile esclusivamente a responsabilità e/o comportamento del datore di lavoro (che non ha effettuato il pagamento dei dovuti premi Inail) per cui può trovare applicazione la disposizione invocata dal ricorrente (art.5, comma 11 bis, del decreto legislativo 109/2012).
Ai sensi di tale norma, "Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione.“
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2077 del 2014, proposto da:
Diop Abdou, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Lombardo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Catania, via Giaconia, 4;
contro
Ministero dell'Interno, Sportello Unico Immigrazione - Prefettura di Catania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego della richiesta di emersione dal lavoro irregolare ex D.Lgs 109/2012 Prot. N. P-CT/L/N/2012/100901, emesso in data 05.11.2013;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dello Sportello Unico Immigrazione - Prefettura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’interesse residuale del cittadino straniero ricorrente consiste ormai nella possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Ritenuto che, nella fattispecie in esame, appare evidente che il motivo ostativo alla regolarizzazione del lavoro irregolare sia imputabile esclusivamente a responsabilità e/o comportamento del datore di lavoro ( che non ha effettuato il pagamento dei dovuti premi Inail ) per cui può trovare applicazione la disposizione invocata dal ricorrente (art.5, comma 11 bis, del decreto legislativo 109/2012 ai sensi del quale “
Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l'immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. “
Ritenuto, pertanto che il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ai limitati fini suindicati.
Considerato che le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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